Messaggio concernente la modifica della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (Mezzi speciali per la ricerca di informazioni)
Foglio Federale numero 29, 17 Luglio 2007 › Seccion Unica
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Messaggio concernente la modifica della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (Mezzi speciali per la ricerca di informazioni)
07.057 Messaggio concernente la modifica della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) (Mezzi speciali per la ricerca di informazioni) del 15 giugno 2007 Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modificadella legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna. Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione. 15 giugno 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-ReyLa cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz Compendio La legge federale del 21 marzo 19971 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) è entrata in vigore il 1° luglio 1998 con lo scopo di garantire i fondamenti democratici e costituzionali della Svizzera nonché di proteggere la libertà della sua popolazione. Per riconoscere tempestivamente le minacce che attentano alla sicurezza della Svizzera è necessario valutare continuamente la situazione di pericolo. Il Consiglio federale e il Parlamento, ma anche i Cantoni, dovrebbero riconoscere tempestivamente i pericoli che minacciano l'esistenza dello Stato, tenerne conto nell'ambito della politica di sicurezza e prendere per tempo contromisure concrete. Il principale compito della protezione preventiva dello Stato consiste nel reperire tempestivamente le informazioni necessarie a questo scopo (rapporto sulla politica di sicurezza della Svizzera 2000, pagg. 32 e 54). Ogni analisi dei rischi necessita di molte informazioni e di una solida rete per venirne in possesso. Raccogliere informazioni importanti per la sicurezza è un compito dei servizi d'informazione. Il Servizio di analisi e prevenzione (SAP) dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) è preposto alla raccolta d'informazioni sul territorio nazionale. Tra i suoi compiti vi sono il riconoscimento tempestivo delle minacce terroristiche, dello spionaggio, dell'estremismo violento, del commercio illegale di armi e di materiale radioattivo e del trasferimento illegale di tecnologie (proliferazione), oltre alla ricerca di informazioni confidenziali. In Svizzera la situazione relativa alla sicurezza e alle minacce è negli ultimi anni gradualmente peggiorata, in particolare a causa della crescente probabilità di attentati terroristici di matrice islamica. Da tempo non si è più in grado di soddisfare in modo adeguato il fabbisogno di informazioni, necessarie per valutare la situazione e prendere decisioni, ma anche per riconoscere tempestivamente le minacce nascoste. Il dispositivo di difesa dei servizi d'informazione presenta lacune e non basta più contro l'odierna situazione di pericolo. Le lacune non possono essere colmate né con uno sfruttamento più coerente delle possibilità esistenti né con il miglioramento del flusso d'informazioni e della coordinazione tra il servizio d'informazione e le autorità di perseguimento penale né potenziando il diritto penale formale e materiale. È invece indispensabile che la ricerca delle informazioni da parte dei servizi segreti venga migliorata, rendendola più mirata, ma anche circoscrivendola e controllandola più rigorosamente, in modo da renderla più efficace e da avvicinarla agli standard europei. A questo scopo saranno prese in particolare le seguenti misure: - limitatamente alla prevenzione dalle minacce gravi (terrorismo, spionaggio politico o militare e commercio illegale di beni nel settore della proliferazione) le autorità e le unità amministrative della Confederazione e dei Can-toni saranno tenute a fornire tutte le informazioni richieste. Alle stesse 1 RS 120 4614 condizioni anche i trasportatori commerciali dovranno fornire informazioni sui dati in loro possesso; - sarà inoltre possibile impiegare, a condizioni molto severe e come ultima ratio, mezzi speciali per la ricerca di informazioni. In caso di sospetto fondato, sempre limitatamente ai settori del terrorismo, dello spionaggio politico o militare e della proliferazione, saranno consentiti: la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, l'osservazione di persone pericolose in luoghi non liberamente accessibili, anche ricorrendo ad apparecchi tecnici di sorveglianza, e l'accesso segreto a sistemi per l'elaborazione dei dati. L'impiego di questi mezzi è sottoposto a un doppio obbligo d'autorizzazione (esame giudiziario da parte del Tribunale amministrativo federale e verifica dal punto di vista politico da parte dei capi del DFGP e del DDPS); - il capo del DFGP riceverà la competenza di vietare attività finalizzate a promuovere operazioni terroristiche o di estremismo violento che minacciano de facto la sicurezza interna o esterna della Svizzera. È altresì prevista una base legale formale per l'impiego di informatori, la loro protezione e i...
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