Riassunto
Decision n. 1/2010 del Comitato misto per l'agricoltura instituito dall'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli relativa alle modifiche delle appendici dell'allegato 4
Traduzione1
Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli Decisione n. 1/2010 del Comitato misto per l'agricoltura relativa alle modifiche delle appendici dell'allegato 4 Adottata il 13 dicembre 2010 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2011 Il Comitato misto per l'agricoltura, visto l'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli2, in particolare l'articolo 11, considerando quanto segue: (1) L'Accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2002. (2) L'allegato 4 mira ad agevolare gli scambi tra le Parti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie. L'allegato 4 deve essere integrato da una serie di appendici, come indicato nella «dichiarazione comune sull'applicazione dell'allegato 4» acclusa all'Accordo (ad eccezione dell'appendice 5, adottata al momento della conclusione dell'Accordo). (3) Le appendici dell'allegato 4 sono state sostituite rispettivamente dalla decisione n. 1/2004 del Comitato misto per l'agricoltura allegata alla decisione 2004/278/CE della Commissione3, e dalle decisioni n. 2/20054 e n. 1/20085 del Comitato misto per l'agricoltura. (4) Dall'entrata in vigore delle suddette decisioni è stata modificata la normativa fitosanitaria delle Parti in settori che incidono sull'Accordo. (5) Occorre pertanto modificare nuovamente le appendici 1, 2 e 4 dell'allegato 4 per tenere conto dei diversi cambiamenti intervenuti, decide: Art. 1Le appendici 1, 2 e 4 ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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