Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 36, 14 Settembre 2010 › Singoli › Ordinanza
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Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA)
Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali
(OGEA) del 1° settembre 2010 Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 32 capoverso 1 della legge del 16 dicembre 20051 sulla protezione degli animali (LPAn), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina l'esercizio del sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (denominato qui di seguito «sistema d'informazione elettronico»). 2 Essa comprende in particolare disposizioni riguardanti: a. le competenze; b. la struttura e il contenuto del sistema d'informazione elettronico; c. i diritti di accesso; d. la comunicazione dei dati; e. la protezione dei dati e la sicurezza informatica; f. l'archiviazione dei dati; g. le tasse e i costi. Art. 2 Scopo del sistema d'informazione elettronico Il sistema d'informazione elettronico serve al trattamento dei dati di cui la Confederazione, i Cantoni, gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di animali da laboratorio necessitano per gestire le autorizzazioni degli esperimenti sugli animali e dei centri di detenzione di animali da laboratorio. RS 455.61 1 RS 455 2008-0724 3953 Sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali RU 2010 3. Diritti di accesso 3.1 Si distinguono i diritti di accesso seguenti: W Diritto di lettura e diritti completi di modifica (inclusa la cancellazione) nell'intero ambito di competenza R Diritto di lettura, ma nessun diritto di modifica nell'intero ambito di competenza 2013 Nessun accesso 3.2 I diritti di accesso dipendono: 2013 dall'ambito di competenza dell'utente; 2013 dall'oggetto a cui si intende accedere; 2013 dallo stato di trattamento dell'oggetto. 3.3 Gli ambiti di competenza sono stabiliti nel modo seguente: Utente Ambito di competenza Tutti 2013 i dati inseriti dall'utente medesimo 2013 i dati che concernono un utente DCD 2013 il proprio centro di detenzione di animali da laboratorio 2013 le persone all'interno di tale centro 2013 le autorizzazioni per gli esperimenti sugli animali che si trovano nel ce...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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