Ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV)

Riassunto


Ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV)

Ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori

(OITRV)

dell201911 novembre 2009

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 30 capoverso 1 e 63 capoverso 1 della legge del 20 marzo 20091

sul trasporto di viaggiatori (LTV); visto l'articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie (Lferr); visto l'articolo 26 della legge del 23 giugno 20063 sugli impianti a fune, ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

a. l'indennità per i costi non coperti dell'offerta di trasporto nel traffico regionale viaggiatori ordinata da Confederazione e Cantoni, nonché la procedura di ordinazione;

b. l'ordinazione di ulteriori offerte, il miglioramento di quelle esistenti e le agevolazioni tariffali da parte di Confederazione, Cantoni, Comuni o terzi;

c. la concessione di aiuti finanziari.

Art. 2 Beneficiari delle indennità

1 Possono beneficiare delle indennità e degli aiuti finanziari di cui agli articoli 28201334 LTV le imprese che trasportano viaggiatori nel servizio di linea oppure con corse in base alla domanda o corse analoghe al servizio di linea in virtù di una concessione secondo l'articolo 6 LTV o di un trattato internazionale.

2 Gli aiuti finanziari secondo l'articolo 34 LTV possono essere versati anche alle imprese che su base contrattuale adempiono compiti indispensabili per le attività di cui al capoverso 1.

RS 745.16

Indennità per il traffico regionale viaggiatori RU 2009

Art. 26 Sistema di bonus-malus

1 La convenzione...

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