Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 51, 22 Dicembre 2009 › Singoli › Ordinanza
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Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA)
Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto
(Ordinanza sull'IVA, OIVA) del 27 novembre 2009 Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 12 giugno 20091 sull'IVA (LIVA), ordina: Titolo primo: Disposizioni generali Art. 1 Territorio nazionale svizzero (art. 3 lett. a LIVA) Le navi svizzere d'alto mare non sono considerate territorio nazionale svizzero ai sensi dell'articolo 3 lettera a LIVA. Art. 2 Costituzione in pegno e circostanze speciali della vendita (art. 3 lett. d LIVA) 1 La vendita di un bene costituisce una fornitura anche qualora sia iscritta una riserva della proprietà. 2 Il trasferimento di un bene a titolo di garanzia o nell'ambito di una costituzione in pegno non costituisce una fornitura. Vi è fornitura se viene fatto valere il diritto risultante dal trasferimento a titolo di garanzia o dalla costituzione in pegno. 3 La vendita di un bene e la sua contemporanea concessione in uso al venditore (sale and lease back) non è considerata fornitura se al momento della conclusione del contratto è concordata la retrocessione. In tal caso la prestazione del fornitore del leasing non è considerata una messa a disposizione di un bene per l'uso, bensì una prestazione di servizi di finanziamento secondo l'articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera a LIVA. Art. 3 Dichiarazione d'adesione nell'ambito dell'importazione di un bene (art. 7 cpv. 1 LIVA) 1 In caso di fornitura di un bene dall'estero in territorio svizzero, il luogo della fornitura è considerato sito in territorio svizzero se, al momento dell'importazione, il fornitore della prestazione dispone di un'autorizzazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) a importare i beni a proprio nome (dichiarazione d'adesione). RS 641.201 Ordinanza sull'IVA RU 2009 b. il lavoratore esegue la prestazione lavorativa a favore dell'azienda che lo impiega, ma mantiene il contratto di lavoro con l'impresa che lo distacca; e c. i salari, i contributi sociali e le spese connesse sono addossate, senza supplementi, dal datore di lavoro che distacca il lavoratore all'azienda che lo impiega. Art. 29 Sussidi e altri contributi di diritto pubblico (art. 18 cpv. 2 lett. a LIVA) Sono considerati sussidio o altro contributo di diritto pubblico segnatamente i seguenti flussi di mezzi finanziari versati da una collettività pubblica: a. gli aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi (LSu); b. le indennità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera a LSu, in quanto non sia dato un rapporto di prestazione; c. i contributi per la ricerca, in quanto la collettività pubblica non abbia il diritto esclusivo sui risultati della ricerca; d. i flussi di mezzi finanziari paragonabili a quelli di cui alle lettere a2013c versati in virtù del diritto cantonale e comunale. Art. 30 Trasmissione di mezzi finanziari che non sono considerati controprestazioni (art. 18 cpv. 2 LIVA) 1 La trasmissione di mezzi finanziari che non sono considerati controprestazioni secondo l'articolo 18 capoverso 2 LIVA, segnatamente nell'ambito della cooperazione in materia di formazione e ricerca, non è imponibile. 2 La riduzione della deduzione dell'imposta precedente secondo l'articolo 33 capoverso 2 LIVA è operata presso l'ultimo destinatario del versamento. Sezione 2: Pluralità di prestazioni Art. 31 Arnesi speciali (art. 19 cpv. 1 LIVA) 1 Gli arnesi speciali che il contribuente ha acquistato, fabbricato o fatto fabbricare appositamente per eseguire un ordine di fabbricazione sono considerati far parte della fornitura del bene costruito con essi. È irrilevante che gli arnesi speciali: a. siano fatturati separatamente al destinatario della prestazione o inclusi nel prezzo dei prodotti; b. dopo l'esecuzione dell'ordine di fabbricazione, siano consegnati o meno al destinatario della prestazione o a un terzo da questi designato. 3 RS 616.1 Ordinanza sull'IVA RU 2009 2 Sono considerati arnesi speciali segnatamente cliché, fotolitografie e composizioni, arnesi per punzonare e trafilare, calibri, matrici, forme di pressatura e d'iniezione, stampi, modelli per fonderia, conchiglie e film per circuiti stampati. Art. 32 Insiemi e combinazioni di prestazioni (art. 19 cpv. 2 LIVA) L'articolo 19 capoverso 2 LIVA non è applicabile all'atto di determinare, per una combinazione di prestazioni, se il luogo della prestazione si trovi in territorio svizzero o all'estero. Art. 33 Applicazione dell'imposizione dell'importazione alle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (art. 19 cpv. 2 LIVA) L'imposizione dell'importazione secondo l'articolo 112 è determinante anche per l'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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