B: Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (Disegno)
Foglio Federale numero 34, 26 Agosto 2008 › Seccion Unica
Legato come :Foglio Federale numero 34, 26 Agosto 2008 › Seccion Unica
Legato come :Riassunto
B: Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (Disegno)
B Legge federale Disegno concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'imposta sul valore aggiunto, LIVA) del ... L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 130 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 20082, decreta: Titolo primo: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e principi 1 La Confederazione riscuote un imposta generale sul consumo secondo il sistema dell'imposta onnifase al netto con deduzione dell'imposta precedente (imposta sul valore aggiunto). L'imposta si prefigge di tassare il consumo finale non imprenditoriale sul territorio svizzero. 2 Essa riscuote a titolo d'imposta sul valore aggiunto: a. un'imposta sulle prestazioni fornite a titolo oneroso da persone assoggettate all'imposta sul territorio svizzero (imposta sul territorio svizzero); b. un'imposta sull'acquisizione di prestazioni di servizio di imprese con sede all'estero da parte di destinatari in Svizzera (imposta a carico dell'acquisto); c. un'imposta sull'importazione di beni (imposta sull'importazione). 3 La riscossione ha luogo secondo i principi: a. della neutralità concorrenziale; b. dell'economicità del pagamento e della riscossione; c. della trasferibilità. Art. 2 Rapporto con il diritto cantonale 1 Le imposte sui diritti di entrata e i diritti di mutazione riscosse da Cantoni e Comuni non sono considerate imposte dello stesso genere ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione federale. 1 RS 101 2 FF 2008 6033 Legge sull'imposta sul valore aggiunto 2 Possono essere riscosse a condizione che non includano nella loro base di calcolo l'imposta sul valore aggiunto. Art. 3 Definizioni Ai sensi della presente legge s'intende per: a. territorio svizzero: il territorio nazionale svizzero con le enclavi doganali conformemente all'articolo 3 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20053 sulle dogane; b. beni: le cose mobili e immobili, nonché l'energia elettrica, il gas, il calore, il freddo e simili; c. prestazione: la concessione a terzi a titolo oneroso di un valore economico destinato al consumo, anche se tale prestazione ha luogo per legge o per decisione di un'autorità; d. fornitura: 1. il trasferimento del potere di disporre economicamente di un bene in nome proprio; 2. la consegna di un bene sul quale sono stati eseguiti lavori, anche se tale bene non è stato modificato, ma semplicemente esaminato, calibrato, regolato, controllato nel suo funzionamento o sottoposto a un altro trattamento; 3. la messa a disposizione di un bene per l'uso o il godimento; e. prestazione di servizi: ogni prestazione che non costituisce una fornitura. È pure data prestazione di servizi quando: 1. sono messi a disposizione valori e diritti immateriali; 2. è omessa un'azione o è tollerata un'azione o uno stato; f. controprestazione: valore patrimoniale che il destinatario, o un terzo in sua vece, dà per ottenere una prestazione; g. attività in virtù della sovranità: attività di un ente pubblico, che non è di natura imprenditoriale, anche se a tale scopo sono riscossi emolumenti, contributi o tasse di altro tipo; h. persone prossime: i soci di società di persone, i titolari di diritti di partecipazione di una società o terzi ad essi vicini, nonché imprese associate. Art. 4 Samnaun e Sampuoir 1 La presente legge si applica nelle valli di Samnaun e di Sampuoir soltanto alle prestazioni di servizi, finché queste due valli sono escluse dal territorio doganale svizzero. 2 Le perdite fiscali derivanti alla Confederazione a causa del capoverso 1 vanno compensate dai Comuni di Samnaun e Tschlin. 3 RS 631.0 Legge sull'imposta sul valore aggiunto 3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli d'intesa con i Comuni di Samnaun e Tschlin. Al riguardo esso considera adeguatamente i risparmi a seguito dell'esiguo onere di riscossione. Art. 5 Indicizzazione Il Consiglio federale decide in merito all'adeguamento degli importi in franchi menzionati negli articoli 32 capoverso 2 lettera c, 38 capoverso 1 e 44 capoverso 2 lettera b qualora, dall'ultimo adeguamento, l'indice nazionale dei prezzi al consumo sia aumentato di oltre il 30 per cento. Art. 6 Trasferimento d'imposta 1 Il trasferimento dell'imposta è disciplinato da accordi di diritto privato. 2 Per giudicare controversie circa il trasferimento d'imposta sono competenti i tribunali civili. Art. 7 Luogo di fornitura 1 Per luogo di fornitura s'intende il luogo in cui: a. si trova il bene nel momento in cui è conferito il potere di disporne economicamente, il bene è consegnat...
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