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Ordinanza sull'imposizione degli oli minerali (OlOm)
Ordinanza sull'imposizione degli oli minerali
(OlOm)Modifica del 30 gennaio 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 20 novembre 19961 sull'imposizione degli oli minerali è modificata come segue: Sostituzione di un termine Negli articoli 22 capoverso 2, 33 capoversi 3bis e 5, 35 capoversi 4 e 5, 49 capoverso 2, 54 capoverso 2, 58 capoversi 3 e 4, 61 capoversi 3 e 4, 62a capoverso 2, 63 capoverso 2 e 66 capoverso 1, il termine «Dipartimento» è sostituito con «DFF». Art. 1 cpv. 2 2 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) statuisce in merito all'adozione di ulteriori modifiche della norma svizzera. Titolo prima dell'art. 19a Sezione 1a: Carburanti provenienti da materie prime rinnovabili Art. 19a Agevolazione fiscale pe...See the full content of this document
