Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
Foglio Federale numero 28, 15 Luglio 2008 › Seccion Unica
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Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)
Allegato I
Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto 1 Il presente regolamento è parte integrante del contratto di affiliazione del 15 giugno 2007 alla Cassa di previdenza della Confederazione. 2 Esso disciplina l'assicurazione contro le conseguenze economiche della vecchiaia, del decesso e dell'invalidità nel quadro della Cassa di previdenza della Confederazione. Art. 2 Campo di applicazione Il presente regolamento si applica ai datori di lavoro della Cassa di previdenza della Confederazione, ai loro impiegati e ai beneficiari di rendite. Art. 3 Piani previdenziali Per i contributi di risparmio (art. 24), i contributi volontari di risparmio (art. 25) e i riscatti (art. 32) sono previsti i seguenti piani previdenziali: a. piano standard: per l'assicurazione degli impiegati fino alla classe di stipendio 23 compresa; b. piano per i quadri 1: per l'assicurazione degli impiegati delle classi di stipendio 24-29; c. piano per i quadri 2: per l'assicurazione degli impiegati a partire dalla classedi stipendio 30. Art. 4 Obiettivo di prestazioni I modelli di calcolo alla base del presente regolamento si fondano su un'età di pensionamento di 65 anni. Art. 5 Abbreviazioni Le abbreviazioni utilizzate nel presente regolamento figurano nell'allegato 7. Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione Art. 6 Unione domestica registrata L'unione domestica registrata ai sensi della LUD è equiparata al matrimonio. Le ripercussioni dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata sono equiparate a quelle del divorzio. Art. 7 Cessione e costituzione in pegno dei diritti alle prestazioni I diritti fondati sul presente regolamento non possono essere ceduti o costituti in pegno prima della loro scadenza né tanto meno sono pignorabili. Sono fatte salve le disposizioni del capitolo 10 (promozione della proprietà di abitazioni). Art. 8 Interesse, interesse di mora Nella misura in cui il presente regolamento non preveda altrimenti, i tassi di interesse applicabili sono stabiliti ogni anno dalla Commissione della cassa. I tassi di interesse figurano nell'allegato 1. Art. 9 Spese amministrative, emolumenti dell'autorità di vigilanza e contributi al Fondo di garanzia LPP Il finanziamento delle spese amministrative, degli emolumenti dell'autorità di vigilanza e dei contributi al Fondo di garanzia LPP è oggetto di una convenzione di affiliazione separata tra i datori di lavoro e PUBLICA. Art. 10 Obbligo di informazione e di comunicazione degli assicurati, dei beneficiari di rendite e dei superstiti 1 Gli impiegati da assicurare per la prima volta nonché gli assicurati, i beneficiari di rendite e i loro superstiti hanno l'obbligo di informare in maniera veritiera su tutti i fatti concernenti le relazioni con PUBLICA e di presentare tutti i documenti necessari. Alle riserve relative allo stato di salute si applicano gli articoli 15 e 16. 2 Gli assicurati e i beneficiari di rendite che hanno diritto a prestazioni di PUBLICA o i loro superstiti devono in particolare comunicare per scritto, senza indugio: a. il matrimonio o il nuovo matrimonio nonché l'inizio di un'unione domestica ai sensi dell'articolo 45, nel caso del diritto a una rendita per il coniuge o il convivente superstite; b. la registrazione di un'unione domestica ai sensi della LUD, nel caso del diritto a una rendita per il coniuge o il convivente superstite; c. la conclusione della formazione o il raggiungimento dell'abilità al lavoro di un figlio per il quale sussiste il diritto alla rendita per i figli o per gli orfani oltre il 18° anno di età; d. il decesso dell'assicurato o del beneficiario della rendita. 3 Gli assicurati e i beneficiari di rendite aventi diritto a prestazioni di invalidità di PUBLICA devono inoltre comunicare spontaneamente per scritto e senza indugio i Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione proventi computabili ai sensi dell'articolo 77 capoverso 3, le loro modifiche, nonché i cambiamenti del grado di invalidità e dell'entità della rendita. 4 I diritti nei confronti di altre assicurazioni o di altri responsabili devono essere comunicati spontaneamente per scritto e senza indugio a PUBLICA. Art. 11 Conseguenze della violazione degli obblighi di informazione e di comunicazione 1 Gli impiegati da assicurare per la prima volta nonché gli assicurati, i beneficiari di rendite e i loro superstiti devono compensare a PUBLICA i costi del maggior dispendio che risulta a PUBLICA da indicazioni omesse, inesatte o tardive. I dettagli sono stabiliti nel regolamento dei costi. 2 Si considera che gli obblighi di informazione e d...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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