Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)

Riassunto


Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)

Allegato I

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1 Il presente regolamento è parte integrante del contratto di affiliazione del 15 giugno 2007 alla Cassa di previdenza della Confederazione.

2 Esso disciplina l'assicurazione contro le conseguenze economiche della vecchiaia, del decesso e dell'invalidità nel quadro della Cassa di previdenza della Confederazione.

Art. 2 Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica ai datori di lavoro della Cassa di previdenza della Confederazione, ai loro impiegati e ai beneficiari di rendite.

Art. 3 Piani previdenziali

Per i contributi di risparmio (art. 24), i contributi volontari di risparmio (art. 25) e i riscatti (art. 32) sono previsti i seguenti piani previdenziali:

a. piano standard: per l'assicurazione degli impiegati fino alla classe di stipendio 23 compresa;

b. piano per i quadri 1: per l'assicurazione degli impiegati delle classi di stipendio 24-29;

c. piano per i quadri 2: per l'assicurazione degli impiegati a partire dalla classe

di stipendio 30.

Art. 4 Obiettivo di prestazioni

I modelli di calcolo alla base del presente regolamento si fondano su un'età di pensionamento di 65 anni.

Art. 5 Abbreviazioni

Le abbreviazioni utilizzate nel presente regolamento figurano nell'allegato 7.

Regolamento di previdenza

per gli impiegati e i beneficiari di rendite

della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC)

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

Art. 6 Unione domestica registrata

L'unione domestica registrata ai sensi della LUD è equiparata al matrimonio. Le ripercussioni dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata sono equiparate a quelle del divorzio.

Art. 7 Cessione e costituzione in pegno dei diritti alle prestazioni

I diritti fondati sul presente regolamento non possono essere ceduti o costituti in pegno prima della loro scadenza né tanto meno sono pignorabili. Sono fatte salve le disposizioni del capitolo 10 (promozione della proprietà di abitazioni).

Art. 8 Interesse, interesse di mora

Nella misura in cui il presente regolamento non preveda altrimenti, i tassi di interesse applicabili sono stabiliti ogni anno dalla Commissione della cassa. I tassi di interesse figurano nell'allegato 1.

Art. 9 Spese amministrative, emolumenti dell'autorità di vigilanza e contributi al Fondo di garanzia LPP

Il finanziamento delle spese amministrative, degli emolumenti dell'autorità di vigilanza e dei contributi al Fondo di garanzia LPP è oggetto di una convenzione di affiliazione separata tra i datori di lavoro e PUBLICA.

Art. 10 Obbligo di informazione e di comunicazione degli assicurati, dei beneficiari di rendite e dei superstiti

1 Gli impiegati da assicurare per la prima volta nonché gli assicurati, i beneficiari di rendite e i loro superstiti hanno l'obbligo di informare in maniera veritiera su tutti i fatti concernenti le relazioni con PUBLICA e di presentare tutti i documenti necessari. Alle riserve relative allo stato di salute si applicano gli articoli 15 e 16.

2 Gli assicurati e i beneficiari di rendite che hanno diritto a prestazioni di PUBLICA o i loro superstiti devono in particolare comunicare per scritto, senza indugio:

a. il matrimonio o il nuovo matrimonio nonché l'inizio di un'unione domestica ai sensi dell'articolo 45, nel caso del diritto a una rendita per il coniuge o il convivente superstite;

b. la registrazione di un'unione domestica ai sensi della LUD, nel caso del diritto a una rendita per il coniuge o il convivente superstite;

c. la conclusione della formazione o il raggiungimento dell'abilità al lavoro di un figlio per il quale sussiste il diritto alla rendita per i figli o per gli orfani oltre il 18° anno di età;

d. il decesso dell'assicurato o del beneficiario della rendita.

3 Gli assicurati e i beneficiari di rendite aventi diritto a prestazioni di invalidità di PUBLICA devono inoltre comunicare spontaneamente per scritto e senza indugio i

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proventi computabili ai sensi dell'articolo 77 capoverso 3, le loro modifiche, nonché i cambiamenti del grado di invalidità e dell'entità della rendita.

4 I diritti nei confronti di altre assicurazioni o di altri responsabili devono essere comunicati spontaneamente per scritto e senza indugio a PUBLICA.

Art. 11 Conseguenze della violazione degli obblighi di informazione e di comunicazione

1 Gli impiegati da assicurare per la prima volta nonché gli assicurati, i beneficiari di rendite e i loro superstiti devono compensare a PUBLICA i costi del maggior dispendio che risulta a PUBLICA da indicazioni omesse, inesatte o tardive. I dettagli sono stabiliti nel regolamento dei costi.

2 Si considera che gli obblighi di informazione e d...

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