Messaggio concernente la legge federale sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

Riassunto


Messaggio concernente la legge federale sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

04.085

Messaggio

concernente la legge federale sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

del 22 dicembre 2004

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

Nel contempo, vi proponiamo di togliere di ruolo il seguente intervento parlamentare:

2000 P 00.3273 Semplificazione delle procedure amministrative per le PMI (S 5.10.00, Jenny)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

22 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Compendio

La nuova Costituzione federale sancisce nell'articolo 87 che la legislazione sugli impianti a fune compete alla Confederazione, il che le conferisce ampie competenze in materia. È pertanto possibile unificare le procedure e le competenze per tutti gli impianti a fune, nonché colmare le lacune esistenti a livello legislativo. Dal profilo tecnico, è nel contempo assicurata l'armonizzazione con la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

Vista la rapidità dell'evoluzione tecnica, la legge contempla unicamente le condizioni quadro. È pertanto opportuno disciplinarne minuziosamente l'applicazione a livello di ordinanza. La politica federale in materia di concessione e di autorizzazione, che ha dato buona prova della sua validità ed è incontestata, verrà portata avanti. Tutte le attuali disposizioni dell'ordinanza che si sono rivelate soddisfacenti saranno conservate, sia nell'ambito della legge sugli impianti a fune, della legge sul trasporto viaggiatori sia, come finora, a livello di ordinanza.

D'ora in poi, prima di mettere in cantiere un impianto di trasporto a fune, non vi saranno più tre procedure diverse, bensì una sola. Finora, la concessione, l'approvazione dei piani e l'autorizzazione edilizia erano oggetto di procedure separate, e i Cantoni erano competenti per l'ultima. In compenso, per quanto concerne gli impianti a fune di competenza cantonale, la prassi semplificata delle autorizzazioni è già in vigore. Riunendo le procedure secondo quanto proposto (concessione, approvazione dei piani, autorizzazione edilizia, autorizzazioni speciali relative al diritto ambientale) si ottiene una concentrazione massima a livello federale. L'autorità di prima istanza sarà ora unicamente l'Ufficio federale dei trasporti (UFT). I Cantoni rimangono competenti soltanto per le sciovie e le piccole funivie.

La legge disciplina inoltre le autorizzazioni d'esercizio per gli impianti a fune. Saranno altresì fissate a livello di legge le modalità secondo cui la Confederazione e i Cantoni esercitano la vigilanza in materia di sicurezza. La legge dispone espressamente che la Confederazione vigila sulla sicurezza in funzione dei rischi. La Confederazione tiene così conto dell'importanza della vigilanza in materia di sicurezza, senza peraltro generare costi sproporzionati. Rispetto alle disposizioni attualmente in vigore non muterà alcunché per quanto riguarda la prassi dei control-li. Eventuali modifiche della legge sugli impianti a fune che si rendessero necessarie in vista della ristrutturazione della vigilanza in materia di sicurezza verranno apportate tramite la legge federale sulla riorganizzazione della sorveglianza sulla sicurezza.

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Indice

Compendio 794

1 Grandi linee del progetto 797

1.1 Situazione iniziale 797

1.2 Disciplinamento vigente in dettaglio 798

1.3 Ampia competenza della Confederazione in virtù dell'articolo 87 della Costituzione federale 799

1.4 Scopo e oggetto della legge 800

1.5 Ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni 801

1.6 Necessità della concessione 801

1.7 Campo d'applicazione 802

1.7.1 Im...

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