Legge federale sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT)

Riassunto


Legge federale sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT)

Termine di referendum: 12 ottobre 2006

Legge federale

sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

(Legge sugli impianti a fune, LIFT)

del 23 giugno 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 87 della Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 dicembre 20042,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

1 La presente legge disciplina la costruzione e l'esercizio di impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

2 Essa regola anche la messa in commercio e la messa in servizio di componenti di sicurezza e sottosistemi per impianti a fune.

3 La presente legge è intesa a far sì che gli impianti a fune siano costruiti e gestiti in maniera sicura per l'essere umano, nonché compatibile con le esigenze ambientali, conforme alla pianificazione del territorio e concorrenziale.

Art. 2 Campo d'applicazione

1 La presente legge si applica a tutti gli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, segnatamente le funivie, le funicolari, le sciovie e gli impianti di trasporto an...

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