Legge federale sugli impianti di accumulazione (LIA) (Disegno)

Riassunto


Legge federale sugli impianti di accumulazione (LIA) (Disegno)

Legge federale Disegno sugli impianti di accumulazione

(LIA)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 76 capoverso 3 della Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del 9 giugno 20062,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la sicurezza degli impianti di accumulazione nonché la responsabilità civile per danni causati dalla fuoriuscita di masse d'acqua da un impianto di accumulazione.

Art. 2 Campo d'applicazione

1 La presente legge si applica agli impianti di accumulazione che adempiono uno dei seguenti requisiti:

a. l'altezza d'invaso è di almeno 10 m sul livello di magra del corso d'acqua o sul terreno d'impostazione;

b. l'altezza d'invaso è di almeno 5 m e la ritenuta è superiore...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Svizzera

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società