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Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica popolare del Laos concernente il traffico aereo di linea (con all.)
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Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica popolare del Laos concernente il traffico aereo di linea Concluso il 15 dicembre 1999 Entrato in vigore mediante scambio di note il 27 dicembre 2004 Considerando che la Svizzera e la Repubblica democratica popolare del Laos fanno parte della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19442, al fine di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo dei trasporti aerei e al fine di creare le basi necessarie per stabilire servizi aerei regolari, il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica democratica popolare del Laos, di seguito chiamati «Parti», hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Definizioni 1. Per l'applicazione del presente Accordo e dell'allegato: a. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato secondo l'articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti; b. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l'Ufficio federale dell'aviazione civile e, per la Repubblica democratica popolare del Laos, il Ministero delle comunicazioni, dei trasporti, delle poste e delle costruzioni o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni a...See the full content of this document
