Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lituania concernente il traffico aereo di linea

Riassunto


Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lituania concernente il traffico aereo di linea

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lituania concernente il traffico aereo di linea

Concluso l20198 luglio 1994

Entrato in vigore mediante scambio di note il 5 giugno 2001

Considerando che la Svizzera e la Lituania

fanno parte della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19442,

al fine di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo dei trasporti aerei, e

al fine di creare le basi necessarie per esercitare servizi aerei regolari,

il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lituania (di seguito chiamati «Parti»)

hanno designato i loro plenipotenziari i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

1. Per l'applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:

a) il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato conformemente all'articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;

b) la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l'Ufficio feder...

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