Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lituania concernente il traffico aereo di linea
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 37, 19 Settembre 2006 › Singoli › Accordo
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Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lituania concernente il traffico aereo di linea
Traduzione1
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lituania concernente il traffico aereo di linea Concluso l20198 luglio 1994 Entrato in vigore mediante scambio di note il 5 giugno 2001 Considerando che la Svizzera e la Lituania fanno parte della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19442, al fine di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo dei trasporti aerei, e al fine di creare le basi necessarie per esercitare servizi aerei regolari, il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lituania (di seguito chiamati «Parti») hanno designato i loro plenipotenziari i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Definizioni 1. Per l'applicazione del presente Accordo e del suo Allegato: a) il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato conformemente all'articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti; b) la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l'Ufficio feder...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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