Riassunto
Accordo bd> tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Federazione russa sulla riammissione
Traduzione1
Accordo tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Federazione russa sulla riammissione Concluso il 21 settembre 2009 Entrato in vigore con scambio di note il 1° febbraio 2011 Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Federazione russa, detti qui di seguito «le Parti», decisi ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina, desiderosi di instaurare attraverso il presente Accordo, su basi di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per identificare e rimpatriare le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'entrata, la presenza o il soggiorno nei territori della Confederazione Svizzera o della Federazione russa, e di agevolare il transito di queste persone in uno spirito di cooperazione, sottolineando che il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Confederazione Svizzera e della Federazione russa derivanti dal diritto internazionale, compresa la legislazione internazionale in materia di diritti dell'uomo, e in particolare la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, il Patto internazionale del 16 dicembre 19662 relativo ai diritti civili e politici, la Convenzione del 28 luglio 19513 sullo statuto dei rifugiati e il Protocollo del 31 gennaio 19674 sullo statuto dei rifugiati, la Convenzione del 4 novembre 19505 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e il suo Protocollo n. 4 del 16 settembre 1963, e la Convenzione del 10 dicembre 19846 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, tenendo conto dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, firmato il 26 ottobre 20047, tenendo conto dell'Accordo di riammissione fra la Federazione russa e la Comunità europea firmato il 25 maggio 2006, hanno convenuto quanto segue: RS 0.142.116.659 1 Dal testo originale tedesco (AS 2011 575). 2 RS 0.103.2 3 RS 0.142.30 4 RS 0.142.301 5 RS 0.101 6 RS 0.105 7 RS 0.362.31 Riammissione. Acc. con la Russia RU 2011 Sezione V: Costi Art. 17 Costi legati alla riammissione, al transito e agli interrogatori Fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare dalla persona interessata o da terzi i costi connessi alla riammissione, tutte le spese di trasporto sostenute in relazione alla riammissione e al transito fino al valico di frontiera dello Stato richiesto, nonché i costi legati agli interrogatori di cui all'articolo 9 para...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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