Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bolivia concernente il traffico aereo di linea (con all.)

Riassunto


Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bolivia concernente il traffico aereo di linea (con all.)

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bolivia concernente il traffico aereo di linea

Concluso il 26 febbraio 1997

Entrato in vigore mediante scambio di note il 12 agosto 2002

Considerando che la Svizzera e la Repubblica di Bolivia

fanno parte della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19442,

al fine di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo del traffico aereo, e

al fine di istituire le basi necessarie per il traffico aereo di linea,

il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bolivia hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

1. Per l'applicazione del presente Accordo e del suo Allegato:

a) il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato giusta l'articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli Allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti;

b) la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l'Ufficio federale dell'aviazione civile e, per la Repubblica di Bolivia, la «Subsecretaria de Aeronautica Civil» o, in ambedue i casi, qua...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Svizzera

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società