Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Glarona, Soletta, Appenzello Interno, Argovia, Ticino, Neuchâtel e Ginevra

Riassunto


Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Glarona, Soletta, Appenzello Interno, Argovia, Ticino, Neuchâtel e Ginevra

06.021 Messaggio

concernente il conferimento della garanzia federale

alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Glarona, Soletta, Appenzello Interno, Argovia, Ticino, Neuchâtel e Ginevra

del 15 febbraio 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri,

vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale semplice concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Glarona, Soletta, Appenzello Interno, Argovia, Ticino, Neuchâtel e Ginevra.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

15 febbraio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Compendio

In virtù dell'articolo 51 capoverso 1 della Costituzione federale, ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza dei cittadini lo richieda. Secondo il capoverso 2 di detto articolo le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. Tale garanzia è accordata se le costituzioni cantonali non sono contrarie al diritto federale. Alle costituzioni c...

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