Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug)

Riassunto


Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug)

Testo originale

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(Convenzione di Lugano, CLug)

Conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007 Approvata dall'Assemblea federale l201911 dicembre 20091 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 20 ottobre 2010 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2011

Preambolo

Le alte parti contraenti della presente convenzione,

determinate a potenziare nel loro territorio la tutela giuridica delle persone ivi residenti,

considerando che, a tal fine, è necessario determinare la competenza dei rispettivi organi giurisdizionali nell'ordinamento internazionale, facilitare il riconoscimento e istituire una procedura rapida per garantire l'esecuzione delle decisioni, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie,

consapevoli dei legami che le uniscono, sanciti in campo economico dagli accordi di libero scambio tra la Comunità europea e alcuni Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio,

tenendo conto:

2013 della convenzione di Bruxelles, del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle convenzioni di adesione a seguito dei successivi allargamenti dell'Unione europea,

2013 della convenzione di Lugano, del 16 settembre 19882, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che estende l'applicazione delle norme della convenzione di Bruxelles del 1968 ad alcuni Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio,

2013 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che ha sostituito la succitata convenzione di Bruxelles,

RS 0.275.12

1 RU 2010 5601

2 RS 0.275.11

Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni RU 2010 in materia civile e commerciale. Conv.

Sezione 6: Competenze esclusive

Art. 22

Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:

1. in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d'affitto di immobili, i giudici dello Stato vincolato dalla presente convenzione in cui l'immobile è situato.

Tuttavia in materia di contratti d'affitto di immobili ad uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche i giudici dello Stato vincolato dalla presente convenzione in cui è domiciliato il convenuto, purché l'affittuario sia una persona fisica e il proprietario e l'affittuario siano domiciliati nel medesimo Stato vincolato dalla presente convenzione;

2. in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, aventi la sede nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di tale Stato. Per determinare tale sede il giudice applica le norme del proprio diritto internazionale privato;

3. in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri, i giudici dello Stato vincolato dalla presente convenzione nel cui territorio sono tenuti i registri;

4. in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione, i giudici dello Stato vincolato dalla presente convenzione nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo comunitario o di una convenzione internazionale.

Salva la competenza dell'ufficio europeo dei brevetti in base alla convenzione sul rilascio di brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 19733, i giudici di ciascuno Stato vincolato dalla presente convenzione hanno competenza esclusiva, a prescindere dal domicilio, in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato, a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione;

5. in materia di esecuzione delle decisioni, i giudici dello Stato vincolato dalla presente convenzione nel cui territorio ha luogo l'esecuzione.

3 RS 0.232.142.2

Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni RU 2010 in materia civile e commerciale. Conv.

Sezione 7: Proroga di competenza

Art. 23

1. Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato vincolato dalla presente convenzione a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a quel g...

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