Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (Disegno)

Riassunto


Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (Disegno)

Legge federale Disegno sull'assicurazione per l'invalidità

(LAI)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 20051,

decreta:

I

La legge federale del 19 giugno 19592 sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutto il testo l'espressione «legge sull'AVS» è sostituita con «LAVS».

Art. 3 cpv. 1 secondo periodo e cpv. 1bis

1 ... Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa è dell'1,5 per cento. ...

1bis Le persone senza attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da 63 a 1500 franchi all'anno, se sono assicurate obbligatoriamente, e da 126 a 1500 franchi all'anno, se sono assicurate facoltativamente in virtù dell'articolo 2 LAVS. L'articolo 9bis LAVS si applica per analogia.

Titolo prima dell'art. 3a

Capo secondo a: Il rilevamento tempestivo

Art. 3a (nuovo) Principio

1 Il rilevamento tempestivo degli assicurati che presentano un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA3) ha lo scopo di prevenire in queste persone l'insorgere di un'invalidità (art. 8 LPGA).

2 L'AI attua il rilevamento tempestivo in collaborazione con altri assicuratori sociali e con istituti d'assicurazione privati che sottostanno alla legge del 23 giugno 19784

sulla sorveglianza degli assicuratori.

1 FF 2005 3989

2 RS 831.20

3 RS 830.1

4 RS 961.01

Assicurazione per l'invalidità. LF

Art. 3b (nuovo) Comunicazione

1 Per il rilevamento tempestivo di un assicurato vengono comunicate per scritto al competente ufficio AI le generalità dell'assicurato e della persona o dell'istituzione che effettua la comunicazione. Alla comunicazione può essere allegato un certificato medico di incapacità al lavoro.

2 Sono legittimati a effettuare tale comunicazione:

a. l'assicurato o il suo rappresentante legale;

b. i familiari che vivono in comunione domestica con l'assicurato;

c. il d...

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