Legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (Legge sulle case da gioco, LCG)

Riassunto


Legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (Legge sulle case da gioco, LCG)

Legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco

(Legge sulle case da gioco, LCG)

del 18 dicembre 1998

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 35 della Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 19972,

decreta:

Capitolo 1: Oggetto e scopo

Art. 1 Oggetto

1 La presente legge disciplina il gioco d'azzardo con possibilità di vincita in denaro o di altri vantaggi pecuniari, nonché il rilascio di concessioni, la gestione e l'imposizione fiscale delle case da gioco.

2 Sono fatte salve le disposizioni della legge federale dell20198 giugno 19233 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate.

Art. 2 Scopo

1 Scopo della presente legge è di:

a. garantire una gestione sicura e trasparente dei giochi;

b. impedire la criminalità e il riciclaggio di denaro nelle case da gioco o tramite le stesse;

c. prevenire le conseguenze socialmente nocive del gioco.

2 Nell'ambito dello scopo di cui al capoverso 1, la presente legge promuove il turismo e procura entrate alla Confederazione e ai Cantoni.

RS 935.52

1 [RU 1959 234]. Vedi ora l'art. 106 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2FF 1997 III 129

3RS 935.51

quadro economiche delle singole case da gioco. La riduzione deve essere fissata ogni anno, considerate tutte le circostanze, per le singole case da gioco o per più case da gioco insieme.

Art. 42 Agevolazioni fiscali

1 Il Consiglio federale può ridurre di un quarto al massimo l'aliquota della tassa dei kursaal, fissata secondo l'...

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