Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Gibuti concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 19, 16 Maggio 2006 › Singoli › Accordo
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Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Gibuti concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti
Traduzione1
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Gibuti concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti Concluso il 4 febbraio 2001 Entrato in vigore mediante scambio di note il 10 giugno 2001 Preambolo Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Gibuti, animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione nel reciproco interesse dei due Stati, nell'intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte, consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuo...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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