Riassunto
Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Giappone intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito
Traduzione1
Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Giappone intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito Concluso a Berna 21 maggio 2010 Approvato dall'Assemblea federale il 17 giugno 20112Entrato in vigore mediante scambio di note il 30 dicembre 2011 Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione firmata il 19 gennaio 19713 a Tokio tra la Confederazione Svizzera e il Giappone intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito (in seguito «la Convenzione»), hanno convenuto quanto segue: Art. 1 1. La lettera a del paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: «a. il termine «Giappone», in senso geografico, designa tutto il territorio del Giappone incluse le acque territoriali in cui si applica la legislazione fiscale giapponese, e i territori situati fuori dalle sue acque territoriali inclusi il fondo e il sottosuolo marini su cui, in accordo con il diritto internazionale, può esercitare i suoi diritti sovrani e in cui si applica la legislazione fiscale giapponese; » 2. La lettera h del paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione è abrogata e sostituita dalla disposizione seguente: «h. l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile esercitato da un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia esercitato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;» 3. Dopo la lettera h del paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione sono introdotte le seguenti nuove lettere: 1 Dal testo originale tedesco (AS 2011 6381). 2 RU 2011 6379 3 RS 0.672.946.31 Modifica della Conv. intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo RU 2011 delle imposte sul reddito. Prot. con il Giappone Art. 8 L'articolo 12 della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: «Art. 12 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato, se questo residente ne è il beneficiario. 2. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o le registrazioni su nastro per trasmissioni radiofoniche e televisive), di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, svolge nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e che il diritto o il bene generatore dei canoni vi sia effettivamente connesso. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi. 4. Quando, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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