Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Giamaica concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 33, 24 Agosto 1999 › Singoli › Accordo
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Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Giamaica concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
(2) Nonostante le disposizioni del paragrafo (1) del presente articolo, per quanto concerne il carattere trasferibile dell'indennizzo, in caso di difficoltà eccezionali della bilancia dei pagamenti e quando l'indennizzo rappresenta una somma importante, una Parte contraente può limitare il trasferimento fino ad un minimo del 331/3 per cento all'anno.
Art. 6 Indennizzo delle perditeI cittadini o l...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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