Ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC)




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Ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC)

Ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione

(OILC)

del 5 dicembre 2008

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoversi 2 e 3 e 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971

sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); visto l'articolo 35b della legge del 4 ottobre 19912 sui PF, ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina: a. i compiti e le competenze all'interno dell'Amministrazione federale di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettere a2013e dell'ordinanza del 25 novembre 19983

sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) nel campo della gestione immobiliare;

b. i compiti e le competenze dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) nel campo della logistica;

c. le procedure in caso di divergenze.

2 Essa non si applica alle infrastrutture della Confederazione relative alle strade nazionali secondo l'articolo 2 dell'ordinanza del 7 novembre 20074 sulle strade nazionali; la gestione immobiliare delle strade nazionali è retta dalla legge dell20198 marzo 19605 sulle strade nazionali.

Art. 2 Obiettivi strategici

1 Mediante la gestione immobiliare e logistica la Confederazione garantisce un approvvigionamento adeguato di immobili e beni logistici, nonché l'ottimizzazione a lungo termine del rapporto costi-benefici in questi settori. Essa persegue un aumento della trasparenza dei costi, della consapevolezza dei costi e del comportamento economico in considerazione segnatamente dei costi del ciclo di vita.

RS 172.010.21

1 RS 172.010

2 RS 414.110

3 RS 172.010.1

4 RS 725.111

5 RS 725.11

2008-2537 6279

d. documentazioni concernenti l'organizzazione e le modalità operative dell'UFCL.

4 Esso interpella regolarmente i clienti.

Art. 19 Diritti e obblighi delle OU nel quadro della collaborazione

1 Le OU dell'Amministrazione federale di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettere a2013e OLOGA12 devono ricevere le prestazioni complete dall'UFCL.

2 Le OU dell'Amministrazione federale di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera f OLOGA possono ricevere le prestazioni dall'UFCL sulla base di una convenzione contrattuale.

3 Le OU collaborano con l'UFCL allo...

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