Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e giudiziaria (Accordo di polizia tra Svizzera e Germania)

Riassunto


Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e giudiziaria (Accordo di polizia tra Svizzera e Germania)

Traduzione1

Accordo

tra la Confederazione Svizzera

e la Repubblica federale di Germania sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e giudiziaria

(Accordo di polizia tra Svizzera e Germania)

La Confederazione Svizzera

e

la Repubblica federale di Germania,

considerati gli obiettivi e le misure di cooperazione nelle zone di frontiera convenuti tra il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Ministero federale dell'interno nel Memorandum of Understanding dell'11 dicembre 1997,

nell'intento di sviluppare in permanenza la cooperazione in materia di polizia e giudiziaria sulla base del presente accordo e contemporaneamente di intensificare soprattutto lo scambio di informazioni di polizia, in special modo nell'ambito della trasmissione di dati di ricerca,

animati dalla volontà di affrontare efficacemente le minacce transfrontaliere e la criminalità internazionale mediante un sistema di sicurezza cooperativo,

nell'intento di agevolare ulteriormente le relazioni nell'ambito dell'assistenza di polizia e giudiziaria,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Armonizzazione su questioni di principio in materia di sicurezza

Art. 1 Interessi comuni in materia di sicurezza

Gli Stati contraenti si comunicano le loro priorità nella lotta contro la criminalità, come pure i progetti importanti nell'ambito di polizia con ripercussioni sugli affari dell'altro Stato contraente. Nell'elaborazione di programmi di polizia e nell'esecuzione di misure di polizia, le Parti considerano gli interessi comuni in materia di sicurezza. Se ritiene che l'altro Stato contraente debba intraprendere determinati passi a garanzia della sicurezza comune, uno Stato contraente può presentare una proposta.

Art. 2 Analisi comune della sicurezza

Gli Stati contraenti mirano a uniformare il più possibile il livello di informazione sulla situazione della sicurezza in materia di polizia. A questo scopo si scambiano periodicamente resoconti fondati su precisi criteri ed esaminano assieme almeno una volta all'anno le priorità relative alla sicurezza.

1 Dal testo originale tedesco.

814 1999-5927

Accordo di polizia tra Svizzera e Germania

Capitolo II

Cooperazione generale delle autorità di polizia

Art. 3 Prevenzione di minacce e lotta contro la criminalità

Nel rispetto degli interessi di sicurezza dell'altro Stato contraente, gli Stati contraenti intensificano la cooperazione per quel che riguarda la prevenzione di minacce alla sicurezza o all'ordine pubblici nonché nel campo della lotta contro la criminalità. Questa cooperazione ha luogo nell'ambito del diritto nazionale, per quanto dal presente accordo non risulti altrimenti. Le prescrizioni sulla cooperazione internazionale nel campo della lotta contro la criminalità per il tramite dei servizi centrali nazionali, specialmente nel quadro dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC - Interpol), sono completate dalle seguenti disposizioni.

Art. 4 Assistenza su domanda

(1) Le autorità di polizia, di polizia di frontiera, del corpo federale di protezione delle frontiere e delle guardie di confine (di seguito: autorità di polizia) degli Stati contraenti si assistono nell'ambito delle loro rispettive competenze nella prevenzione di minacce alla sicurezza o all'ordine pubblici, come pure nella lotta contro i reati, sempreché la legislazione nazionale non riservi la domanda o il suo disbrigo alle autorità giudiziarie. Qualora l'autorità richiesta non sia competente a dar seguito a una domanda, essa la trasmette all'autorità competente.

(2) Le domande di assistenza concernenti la lotta contro i reati secondo il paragrafo 1 e le risposte sono generalmente trasmesse dai servizi centrali nazionali degli Stati contraenti e rispedite allo stesso modo. Le domande della competente autorità di polizia svizzera possono essere presentate direttamente al servizio centrale nazionale dell...

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