Protocollo di revisione alla Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella versione del Protocollo del 21 dicembre 1992 (con prot. di negoziazione)

Riassunto


Protocollo di revisione alla Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella versione del Protocollo del 21 dicembre 1992 (con prot. di negoziazione)

Traduzione1

Protocollo di revisione

alla Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera

e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella versione

del Protocollo del 21 dicembre 1992

La Confederazione Svizzera

e

la Repubblica federale di Germania,

desiderose di adattare alle mutate circostanze la Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella versione del Protocollo del 21 dicembre 1992, qui di seguito designata «Convenzione»,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

L'articolo 4 paragrafo 6 della Convenzione è redatto come segue:

«(6) Non è considerata «residente di uno Stato contraente» una persona fisica che non è assoggettata alle imposte generalmente riscosse nello Stato contraente, di cui sarebbe residente secondo le disposizioni che precedono, per tutti i redditi general-mente impon...

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