Protocollo di revisione alla Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella versione del Protocollo del 21 dicembre 1992 (con prot. di negoziazione)
Protocollo di revisione alla Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella versione del Protocollo del 21 dicembre 1992 (con prot. di negoziazione)
Traduzione1
Protocollo di revisionealla Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella versione del Protocollo del 21 dicembre 1992La Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania,desiderose di adattare alle mutate circostanze la Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella versione del Protocollo del 21 dicembre 1992, qui di seguito designata «Convenzione»,hanno convenuto quanto segue:Art. IL'articolo 4 paragrafo 6 della Convenzione è redatto come segue:«(6) Non è considerata «residente di uno Stato contraente» una persona fisica che non è assoggettata alle imposte generalmente riscosse nello Stato contraente, di cui sarebbe residente secondo le disposizioni che precedono, per tutti i redditi general-mente impon...