Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Georgia concernente la cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 38, 26 Settembre 2006 › Singoli › Accordo
Legato come :Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 38, 26 Settembre 2006 › Singoli › Accordo
Legato come :Riassunto
Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Georgia concernente la cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria
Traduzione1
Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Georgia concernente la cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria Concluso il 17 gennaio 2005 Entrato in vigore mediante scambio di note il 10 maggio 2006 Il Governo della Confederazione Svizzera (qui di seguito denominato «la Svizzera») e il Governo (potere esecutivo) della Georgia (qui di seguito denominato «la Georgia»), qui di seguito denominati «Parti contraenti», nell'intento di rinsaldare i legami d'amicizia che uniscono i rispettivi Paesi, desiderosi di rafforzare queste relazioni e di sviluppare una fruttuosa cooperazione tecnica, finanziaria e umanitaria tra i due Paesi, riconoscendo che tale cooperazione tecnica, finan...Vedere l´intero contenuto di questo documento
Collegamenti sponsorizzati
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.
Contenuti di vLex Svizzera
Esplora vLex
Per Professionisti
Per Soci