Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Georgia per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
Foglio Federale numero 37, 21 Settembre 2010 › Seccion Unica
Legato come :Foglio Federale numero 37, 21 Settembre 2010 › Seccion Unica
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Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Georgia per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
Traduzione1 Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Georgia per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio La Confederazione Svizzera e la Georgia desiderosi di concludere una Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Art. 2 Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di riscossione. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'importo complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) in Georgia: (i) l'imposta sull'utile, (ii) l'imposta sul reddito, (iii) l'imposta sul patrimonio; (qui di seguito indicate quali «imposta georgiana»); 1 Dal testo originale tedesco. Doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Conv. con la Georgia b) in Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali (i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi); e (ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve nonché altri elementi del patrimonio) (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»). 4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali. Art. 3 Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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