Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Georgia per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Riassunto


Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Georgia per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Traduzione1

Convenzione

tra la Confederazione Svizzera e la Georgia

per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

La Confederazione Svizzera e

la Georgia

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2 Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di riscossione.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'importo complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) in Georgia:

(i) l'imposta sull'utile,

(ii) l'imposta sul reddito,

(iii) l'imposta sul patrimonio;

(qui di seguito indicate quali «imposta georgiana»);

1 Dal testo originale tedesco.

Doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Conv. con la Georgia

b) in Svizzera:

le imposte federali, cantonali e comunali

(i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi); e

(ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve nonché altri elementi del patrimonio)

(qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).

4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3 Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno ...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Svizzera

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società