Legge federale sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 25, 24 Giugno 2008 › Singoli › Legge
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Legge federale sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI)
Legge federale sulla geoinformazione
(Legge sulla geoinformazione, LGI) del 5 ottobre 2007 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 capoverso 1, 63, 64, 75a e 122 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 20062, decreta: Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Scopo La presente legge ha lo scopo di mettere a disposizione delle autorità federali, cantonali e comunali, nonché dell'economia, della società e della scienza, in maniera duratura, rapida e semplice, nella qualità necessaria e a prezzi adeguati, ai fini di un'ampia utilizzazione, geodati aggiornati concernenti il territorio della Confederazione Svizzera. Art. 2 Campo d'applicazione 1 La presente legge si applica ai geodati di base di diritto federale. 2 Si applica ad altri geodati della Confederazione, sempre che la rimanente legislazione federale non disponga altrimenti. 3 Le prescrizioni in materia di geodati si applicano per analogia anche ai dati geologici della Confederazione. 4 I capitoli 3, 4 e 5 sono poziori alle prescrizioni derogatorie di altre leggi federali. Art. 3 Definizioni 1 Ai sensi della presente legge si intendono per: a. geodati: dati georeferenziati che descrivono, con un determinato riferimento temporale, l'estensione e le caratteristiche di determinati spazi e opere, segnatamen...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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