Legge federale sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI)

Riassunto


Legge federale sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI)

Legge federale sulla geoinformazione

(Legge sulla geoinformazione, LGI)

del 5 ottobre 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 capoverso 1, 63, 64, 75a e 122 capoverso 1 della Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 20062,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente legge ha lo scopo di mettere a disposizione delle autorità federali, cantonali e comunali, nonché dell'economia, della società e della scienza, in maniera duratura, rapida e semplice, nella qualità necessaria e a prezzi adeguati, ai fini di un'ampia utilizzazione, geodati aggiornati concernenti il territorio della Confederazione Svizzera.

Art. 2 Campo d'applicazione

1 La presente legge si applica ai geodati di base di diritto federale.

2 Si applica ad altri geodati della Confederazione, sempre che la rimanente legislazione federale non disponga altrimenti.

3 Le prescrizioni in materia di geodati si applicano per analogia anche ai dati geologici della Confederazione.

4 I capitoli 3, 4 e 5 sono poziori alle prescrizioni derogatorie di altre leggi federali.

Art. 3 Definizioni

1 Ai sensi della presente legge si intendono per:

a. geodati: dati georeferenziati che descrivono, con un determinato riferimento temporale, l'estensione e le caratteristiche di determinati spazi e opere, segnatamen...

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