Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione (OSGS)

Riassunto


Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione (OSGS)

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione

(OSGS)

del 19 marzo 2006

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l'articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 9 giugno 19771 sulla metrologia; visti gli articoli 5 capoverso 2, 7 capoverso 1, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2, 17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell'ordinanza del 15 febbraio 20062 sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione); in esecuzione dell'Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

a. i requisiti degli strumenti di misurazione delle frazioni di gas di scarico di motori con accensione comandata e degli strumenti di misurazione del fumo di motori ad autoaccensione;

b. le procedure per l'immissione di tali strumenti sul mercato;

c. le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali strumenti.

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica agli strumenti destinati alla misurazione delle frazioni di gas di scarico e agli strumenti destinati alla misurazione del fumo diesel, utilizzati per:

a. la manutenzione d...

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