Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione; LFus)
Foglio Federale numero 33, 22 Agosto 2000 › Seccion Unica
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Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (Legge sulla fusione; LFus)
Legge federale Disegnosulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio(Legge sulla fusione; LFus)delL'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 13 giugno 20001,decreta:Capitolo 1: Oggetto e definizioniArt. 1 Oggetto1 La presente legge disciplina l'adeguamento delle strutture giuridiche di società di capitali, di società in nome collettivo e in accomandita, di società cooperative, di associazioni, di fondazioni e di ditte individuali mediante fusione, scissione, trasformazione e trasferimento di patrimonio.2 Essa intende garantire la certezza del diritto e la trasparenza, tutelando nel contempo i creditori e i titolari di partecipazioni minoritarie.3 Stabilisce altresì le condizioni di diritto privato che gli istituti di diritto pubblico devono soddisfare per partecipare a fusioni con soggetti giuridici di diritto privato, per trasformarsi in tali soggetti o per partecipare a trasferimenti di patrimonio.4 Sono fatte salve le disposizioni sulla valutazione delle concentrazioni di imprese previste dalla legge del 6 ottobre 19952 sui cartelli.Art. 2 DefinizioniAi sensi della presente legge si intendono per:a. soggetti giuridici: le società, le fondazioni, le ditte individuali iscritte nel registro di commercio e gli istituti di diritto pubblico;b. società: le società di capitali, le società in nome collettivo e in accomandita, le associazioni e le società cooperative, purché non siano considerate istituti di previdenza ai sensi della lettera i;c. società di capitali: le società anonime, le società in accomandita per azioni e le società a garanzia limitata;1 FF 2000 37652 RS 251Legge sulla fusioned. istituti di diritto pubblico: gli istituti di diritto pubblico della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni iscritti nel registro di commercio e dotati di autonomia organizzativa, a prescindere dal possesso della personalità giuridica;e. piccole e medie imprese: le società che non sono debitrici di un prestito in obbligazioni o che non sono quotate in borsa e che, nel corso dei due esercizi precedenti la decisione di fusione, di scissione o di trasformazione, non superano due dei valori seguenti: 1. bilancio complessivo di 20 milioni di franchi, 2. cifra d'affari di 40 milioni di franchi, 3. media annua di 200 dipendenti a tempo pieno;f. soci: i titolari di quote, i soci di società in nome collettivo e in accomandita, i soci di società cooperative senza certificati di quota e i membri di associazioni;g. titolari di quote: i titolari di azioni, di buoni di partecipazione o di buoni di godimento, i soci di società a garanzia limitata e i soci di una società cooperativa titolari di certificati di quota;h. assemblea generale: l'assemblea generale nella società anonima, nella società in accomandita per azioni o nella società cooperativa, l'assemblea dei soci di una società a garanzia limitata e l'assemblea dei membri di un'associazione;i. istituti di previdenza: gli istituti sottoposti alla vigilanza di cui agli articoli 61 segg. della legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e dotati di personalità giuridica.Capitolo 2: Fusione di società Sezione 1: Disposizioni generaliArt. 3 Principio1 Le società possono operare fusioni mediante:a. assunzione di altre società (fusione mediante incorporazione);b. unione con più società in una nuova società (fusione mediante combinazione).2 La fusione comporta lo scioglimento della società trasferente e la sua cancellazione dal registro di commercio.3 RS 831.40Legge sulla fusioneArt. 4 Fusioni permesse1 Le società di capitali possono operare una fusione: a. con altre società di capitali;b. con società cooperative;c. in veste di società assuntrici, con società in nome collettivo e società in accomandita;d. in veste di società assuntrici, con associazioni iscritte nel registro di commercio.2 Le società in nome collettivo o in accomandita possono operare una fusione: a. con altre società in nome collettivo o in accomandita;b. in veste di società trasferenti, con società di capitali;c. in veste di società trasferenti, con società cooperative.3 Le società cooperative possono operare una fusione: a. con altre società cooperative;b. con società di capitali;c. in veste di società assuntrici, con società in nome collettivo e società in accomandita;d. in veste di società assuntrici, con associazioni iscritte nel registro di commercio;e. in veste di società trasferenti,...
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