Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale

Riassunto


Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale

Traduzione1

Accordo

tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale

La Confederazione Svizzera

e

la Repubblica francese, denominate qui di seguito le Parti,

animate dalla volontà di estendere e di intensificare la cooperazione tra i servizi di polizia e doganali, avviata negli ultimi anni nella zona di frontiera,

mosse dal desiderio di rafforzare la cooperazione per assicurare una migliore applicazione delle norme sulla circolazione delle persone, senza tuttavia compromettere la sicurezza,

mosse dal desiderio di affrontare efficacemente le minacce transfrontaliere e la criminalità internazionale mediante un sistema di sicurezza cooperativo,

nell'intento di agevolare ulteriormente la cooperazione giudiziaria, di polizia e doganale,

visto l'Accordo del 1° agosto 1946 tra la Svizzera e la Francia concernente il traffico di confine,

visto l'Accordo del 15 aprile 1958 tra la Svizzera e la Francia sui lavoratori frontalieri,

vista la Convenzione del 28 settembre 1960 tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio,

vista la Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen firmata il 19 giugno 1990 e le relative disposizioni d'esecuzione,

visto l'Accordo del 28 ottobre 1998 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla riammissione delle persone in situazione irregolare,

visto il Protocollo addizionale del 28 gennaio 2002 relativo all'istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale nonché allo scambio o messa a disposizione di agenti di collegamento regionali nella zona di frontiera,

hanno convenuto quanto segue:

1 Dal testo originale francese.

Cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale. Acc. con la Repubblica francese

Titolo I

Definizione e obiettivi della cooperazione

Art. 1 Servizi competenti

1. In linea di principio, i servizi competenti per l'applicazione del presente Accordo e l'attuazione della cooperazione sono, ciascuno per il settore che lo riguarda:

- per la Parte svizzera:

- le autorità federali in materia di polizia, d'immigrazione e di dogana e il

Corpo delle guardie di confine;

- le polizie cantonali;

- le autorità giudiziarie della Confederazione e dei Cantoni;

- l'Ufficio federale delle strade per quanto concerne l'applicazione del titolo VIII del presente Accordo;

- per la Parte francese:

- la polizia nazionale;

- la gendarmeria nazionale;

- la dogana;

- le autorità giudiziarie per quanto concerne l'applicazione del titolo VIII del presente Accordo.

2. Gli organi centrali nazionali ai sensi del presente Accordo sono, per la Confederazione Svizzera, l'Ufficio federale di polizia e, per la Repubblica francese, la dire-zione centrale della polizia giudiziaria.

3. I servizi centrali nazionali ai sensi del presente Accordo sono:

- per la Parte svizzera:

- l'Ufficio federale di polizia;

- per la Parte francese:

- la direzione generale della polizia nazionale;

- la direzione generale della gendarmeria nazionale;

- la direzione generale delle dogane e dei diritti indiretti.

4. D'intesa con i cent...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Svizzera

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società