Legge federale concernente la Fondazione Museo nazionale svizzero

Riassunto


Legge federale concernente la Fondazione Museo nazionale svizzero

Legge federale Disegno

concernente la Fondazione Museo nazionale svizzero

(Legge sul Museo nazionale, LMu)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20022,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Scopo

La presente legge si prefigge di contribuire alla conservazione e allo sviluppo di una collezione rappresentativa di testimonianze della cultura del Paese nonché di trasmettere il patrimonio culturale al pubblico e alle generazioni future.

Art. 2 Forma giuridica e sede del Museo nazionale svizzero

1 La Confederazione istituisce per il Museo nazionale svizzero una fondazione di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede a Zurigo.

2 La Fondazione è autonoma per quanto concerne l'organizzazione e la gestione e tiene una contabilità propria.

Sezione 2: Settori di attività Art. ...

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