Ordinanza dell'UFAG concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (OMFT)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 8, 01 Marzo 2005 › Singoli › Ordinanza
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Ordinanza dell'UFAG concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (OMFT)
Ordinanza dell'UFAG concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo
(OMFT) Modifica del 10 febbraio 2005 L'Ufficio federale dell'agricoltura ordina: I L'ordinanza del 25 febbraio 20041 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo è modificata come segue: Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa. II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2005. 10 febbraio 2005 Ufficio federale dell'agricoltura: Manfred Bötsch 1 RS 916.202.1 2005-0009 1121 Misure fitosanitarie a carattere temporaneo. O dell'UFAG RU 2005 ix) Popillia japonica Newman; x) Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye; xi) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta in Svizzera. Durante queste ispezioni i vegetali esaminati debbono risultare esenti dagli organismi nocivi sopra menzionati. I vegetali infetti debbono essere eliminati. Quelli rimanenti debbono essere sottoposti a un trattamento adeguato. 5. I casi in cui è stata constatata la presenza di organismi nocivi menzionati al punto 4 nel corso delle ispezioni effettuate conformemente allo stesso punto 4, devono essere ufficialmente registrati e i registri devono essere messi a disposizione dell'UFAG, ove questo ne faccia richiesta. L'...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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