Ordinanza dell'UFAG concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (OMFT)

Riassunto


Ordinanza dell'UFAG concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (OMFT)

Ordinanza dell'UFAG concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo

(OMFT)

Modifica del 10 febbraio 2005

L'Ufficio federale dell'agricoltura ordina:

I

L'ordinanza del 25 febbraio 20041 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo è modificata come segue:

Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2005.

10 febbraio 2005 Ufficio federale dell'agricoltura:

Manfred Bötsch

1 RS 916.202.1

2005-0009 1121

Misure fitosanitarie a carattere temporaneo. O dell'UFAG RU 2005

ix) Popillia japonica Newman; x) Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye; xi) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta in Svizzera.

Durante queste ispezioni i vegetali esaminati debbono risultare esenti dagli organismi nocivi sopra menzionati. I vegetali infetti debbono essere eliminati. Quelli rimanenti debbono essere sottoposti a un trattamento adeguato.

5. I casi in cui è stata constatata la presenza di organismi nocivi menzionati al punto 4 nel corso delle ispezioni effettuate conformemente allo stesso punto 4, devono essere ufficialmente registrati e i registri devono essere messi a disposizione dell'UFAG, ove questo ne faccia richiesta. L'...

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