Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Moldova sulla riammissione delle persone in situazione irregolare

Riassunto


Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Moldova sulla riammissione delle persone in situazione irregolare

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Moldova sulla riammissione delle persone in situazione irregolare

Concluso il 19 maggio 2010

Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° febbraio 2011

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Moldova, (in seguito «le Parti contraenti»),

decisi ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina,

desiderosi di instaurare, con il presente Accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l'identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata, presenza e soggiorno nei territori della Repubblica di Moldova o della Confederazione Svizzera, e di agevolare il transito di tali persone in uno spirito di cooperazione,

confermando la loro volontà di sviluppare la buona cooperazione esistente,

sottolineando che il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Confederazione Svizzera e della Repubblica di Moldova derivanti dal diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione europea del 4 novembre 19502 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 19513 e della Convenzione del 10 dicembre 19844 contro la tortura e altri trattamenti disumani o degradanti,

tenendo conto dell'Accordo del 6 novembre 20035 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Moldova concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata,

tenendo conto dell'Accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen firmato il 26 ottobre 20046,

RS 0.142.115.659 1 Dal testo originale tedesco (AS 2011 665). 2 RS 0.101 3 RS 0.142.30 4 RS 0.105

5 RU 2004 2783

6 RS 0.362.31

Riammissione delle persone in situazione irregolare. Acc con la Moldova RU 2011

Art. 14 Procedura di transito

1. La domanda di transito deve essere presentata per scritto all'autorità competente dello Stato richiesto e contenere le seguenti informazioni:

(a) tipo di transito (per via aerea o terrestre), altri eventuali Stati di transito e Stato di destinazione finale previsto;

(b) generalità dell'interessato (p. es. nome, cognome, nome da nubile, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di nascita, sesso e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e numero ...

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