Ordinanza relativa alla legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Ordinanza sullo Stato ospite, OSOsp)

Riassunto


Ordinanza relativa alla legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Ordinanza sullo Stato ospite, OSOsp)

Ordinanza relativa alla legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite*

(Ordinanza sullo Stato ospite, OSOsp)

del 7 dicembre 2007

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 33 della legge del 22 giugno 20071 sullo Stato ospite (LSO), decreta:

Capitolo 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina le modalità d'esecuzione della LSO. Definisce in particolare:

a. l'estensione dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni che possono essere accordate in funzione del tipo di beneficiario istituzionale;

b. le condizioni di entrata sul territorio svizzero, di soggiorno e di lavoro delle persone beneficiarie;

c. le procedure applicabili all'acquisto di fondi da parte di beneficiari istituzionali;

d. le modalità di conferimento degli aiuti finanziari e delle altre misure di sostegno.

2 Le condizioni di entrata sul territorio svizzero, di soggiorno e di lavoro dei domestici privati sono disciplinate in un'ordinanza separata.

Art. 2 Definizione di missione permanente o altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative

Per missione permanente o altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative si intendono segnatamente:

a. le missioni permanenti presso l'Ufficio delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni intergovernative, comprese le missioni permanenti presso l'Organizzazione mondiale del commercio

b. le rappresentanze permanenti presso la Conferenza sul disarmo;

RS 192.121 * I termini che designano le persone si applicano parimenti alle donne e agli uomini.

persone le cui funzioni sono limitate a un mandato particolare, quali gli avvocati che partecipano ai procedimenti davanti ai tribunali internazionali o ai tribunali arbitrali.

2 Le persone chiamate in veste ufficiale possono, a titolo eccezionale, essere autorizzate dalle competenti autorità cantonali a esercitare un'attività lucrativa accessoria sino a un massimo di 10 ore settimanali, a condizione che risiedano in Svizzera e che questa attività non sia incompatibile con l'esercizio delle loro funzioni ufficiali. La competente autorità cantonale decide d'intesa con il DFAE.

3 L'insegnamento in un settore di competenza specifico può in particolare essere considerato come attività lucrativa accessoria ammissibile. Per contro, sono considerate incompatibili con le funzioni ufficiali segnatamente tutte le attività di carattere commerciale.

4 La persona chiamata in veste ufficiale che esercita un'attività lucrativa accessoria non beneficia di nessun privilegio o immunità in relazione a tale attività. Essa non beneficia segnatamente dell'immunità di giurisdizione penale, civile o am...

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