Legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO)

Riassunto


Legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO)

Termine di referendum: 11 ottobre 2007

Legge federale

sui privilegi, le immunità e le facilitazioni,

nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite

(Legge sullo Stato ospite, LSO)

del 22 giugno 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del 13 settembre 2006,2

decreta:

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1

1 La presente legge disciplina, nell'ambito della politica di Stato ospite:

a. il conferimento di privilegi, di immunità e di facilitazioni;

b. il conferimento di aiuti finanziari e l'attuazione di altre misure di sostegno.

2 Sono fatti salvi i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché i contributi finanziari secondo il diritto internazionale o altre leggi federali.

Capitolo 2: Privilegi, immunità e facilitazioni Sezione 1: Beneficiari

Art. 2

1 La Confederazione può accordare privilegi, immunità e facilitazioni ai beneficiari istituzionali seguenti:

a. organizzazioni intergovernative;

b. istituzioni internazionali;

c. organizzazioni quasi intergovernative;

1 RS 101

2 FF 2006 7359

Legge sullo Stato ospite

d. missioni diplomatiche;

e. posti consolari;

f. missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative;

g. missioni speciali;

h. conferenze internazionali;

i. segretariati o altri organi istituiti da un trattato internazionale;

j. commissioni indipendenti;

k. tribunali internazionali;

l. tribunali arbitrali;

m. altri organi...

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