Messaggio concernente la legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO)

Foglio Federale, 10 Ottobre 2006 (numero 40)

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Riassunto


Messaggio concernente la legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO)

06.074

Messaggio

concernente la legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite

(Legge sullo Stato ospite, LSO)

del 13 settembre 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di una legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

13 settembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Compendio

La Svizzera vanta una lunga tradizione di accoglienza di organizzazioni e conferenze internazionali e la politica dello Stato ospite occupa un posto importante nella politica estera del nostro Paese. Al pari degli altri Stati, la Svizzera accorda privilegi e immunità alle rappresentanze estere come pure alle organizzazioni e conferenze internazionali che accoglie sul suo territorio. La politica dello Stato ospite implica anche l'attribuzione di determinati aiuti finanziari, in particolare mediante prestiti concessi alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra. A tal fine, il Consiglio federale si fonda su diversi strumenti: in primo luogo su convenzioni e trattati internazionali come pure su un certo numero di leggi e decreti federali, nonché sulle proprie competenze costituzionali in materia di politica estera.

Data l'importanza della politica dello Stato ospite, il Consiglio federale ritiene necessario codificare e consolidare la prassi in materia e disciplinare con una sola legge i principali strumenti di tale politica. Sottopone quindi all'Assemblea federale per approvazione il disegno di legge sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (legge sullo Stato ospite, LSO).

La legge mira sostanzialmente a riunire le basi legali esistenti nel settore della politica dello Stato ospite e a fornire una base legale formale a decisioni che riposavano direttamente sulle competenze costituzionali del Consiglio federale. Il progetto definisce i beneficiari potenziali dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni come pure degli aiuti finanziari nel quadro fissato dal diritto internazionale, a cominciare dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diploma-tiche o dagli accordi di sede conclusi con le organizzazioni stabilite nel nostro Paese. Fissa inoltre i requisiti necessari al conferimento di uno statuto particolare o di aiuti finanziari. In seguito all'evoluzione delle relazioni internazionali, nuovi attori sono apparsi alla ribalta e tale sviluppo si riflette nell'articolo 2 del presente disegno di legge. I privilegi e le immunità elencati nell'articolo 3 derivano dal diritto internazionale consuetudinario e sono ripresi in numerose convenzioni internazionali; inoltre, per analogia con il diritto internazionale, la nuova legge prevede una ponderazione della portata dei privilegi e delle immunità accordate in funzione del tipo di beneficiario. Sotto il profilo finanziario, la legge è finalizzata a consentire al Consiglio federale di continuare la propria politica in materia, conformemente alla prassi che osserva da anni.

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Indice

Compendio 7360

Elenco delle abbreviazioni 7364

Elenco degli accordi di sede e degli accordi fiscali 7365

1 Parte generale 7367

1.1 Introduzione 7367

1.2 Cenni storici 7368

1.3 Risultati della consultazione 7369

2 Parte speciale 7370

2.1 Struttura della legge 7370

2.2 Capitolo 1: Oggetto (art. 1) 7370

2.3 Capitolo 2: Privilegi, immunità e facilitazioni 7372

2.3.1 Beneficiari 7372

2.3.1.1 Le organizzazioni intergovernative (art. 2 cpv. 1 lett. a) 7373

2.3.1.2 Le istituzioni internazionali (art. 2 cpv. 1 lett. b) 7373

2.3.1.3 Le organizzazioni internazionali quasi governative

(art. 2 cpv. 1 lett. c) 7374

2.3.1.4 Le missioni diplomatiche, i posti consolari, le missioni permanenti e le missioni speciali (art. 2 cpv. 1 lett. d-g) 7376

2.3.1.5 Le conferenze internazionali (art. 2 cpv. 1 lett. h) 7378

2.3.1.6 I segretariati o altri organi istituiti da un trattato

internazionale (art. 2 cpv. 1 lett. i) 7379

2.3.1.7 Le commissioni indipendenti (art. 2 cpv. 1 lett. j) 7380

2.3.1.8 I tribunali internazionali (art. 2 cpv. 1 lett. k) 7381

2.3.1.9 I tribunali arbitrali (art. 2 cpv. 1 lett. l) 7381

2.3.1.10 Gli altri organismi internazionali (art. 2 cpv. 1 lett. m) 7382

2.3.1.11 Le persone chiamate in veste ufficiale, a titolo

permanente o no, presso uno dei beneficiari

internazionali (art. 2 cpv. 2 lett. a) 7383

2.3.1.12 Le personalità che esercitano un mandato internazionale

(art. 2 cpv. 2 lett. b) 7385

2.3.1.13 Le persone autorizzate ad acc...

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