Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 51, 27 Dicembre 2006 › Singoli › Accordo
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Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico
Testo originale
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico Concluso il 26 ottobre 2004 Approvato dall'Assemblea federale il 17 dicembre 20041 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° gennaio 2007 La Confederazione Svizzera, in seguito denominata «Svizzera» e la Comunità europea, in seguito denominata «Comunità», in seguito denominate «parti contraenti», desiderose di migliorare la cooperazione tra la Svizzera e la Comunità nel settore statistico e, a tal fine, di definire mediante il presente Accordo i principi e le condizioni che disciplinano tale cooperazione; considerando che vanno definite misure appropriate per realizzare una graduale armonizzazione e assicurare l'evoluzione coerente del quadro giuridico per la raccolta dei dati, le classificazioni, le definizioni e le metodologie nel settore statistico; constatando che si devono fissare regole comuni per la produzione di statistiche negli ambiti di competenza della Svizzera e della Comunità; concordando sull'opportunità di fondare tali regole sulla legislazione in vigore nella Comunità, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Oggetto 1. Il presente Accordo si applica alla cooperazione nel settore statistico tra le parti contraenti per assicurare la produzione e la diffusione di informazioni statistiche coerenti e comparabili al fine di descrivere e monitorare tutte le politiche economiche, sociali e ambientali pertinenti ai fini della cooperazione bilaterale. 2. A tal fine le parti contraenti sviluppano e usano metodi, definizioni e classificazioni armonizzati, come anche programmi e procedure comuni nell'organizzazione del lavoro statistico a livelli amministrativi appropriati e conformemente alle disposizioni del presente Accordo. RS 0.431.026.81 1 RU 2006 5931 2004-2073 5933 Cooperazione nel settore statistico. Acc. con la CE RU 2006 Ai fini del presente Accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: La Svizzera raccoglierà i dati richiesti da questo regolamento al più tardi a decorrere dall'inizio del 2006. 32001 R 2163: regolamento (CE) n. 2163/2001 della Commissione, del 7 novembre 2001, relativo alle modalità tecniche di trasmissione dei dati per le statistiche del trasporto di merci su strada (GU L 291 dell20198.11.2001, pag. 13). 32003 R 0006: regolamento (CE) n. 6/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativo alla diffusione di statistiche sui trasporti di merci su strada (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 45). 32003 R 0091: regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1), modificato da: 2013 32003 R 1192: regolamento (CE) n. 1192/2003 della Commissione, del 3 luglio 2003 (GU L 167 del 4.7.2003, pag. 13). Ai fini del presente Accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. La Svizzera raccoglie...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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