Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta)
Foglio Federale numero 27, 13 Luglio 2004 › Seccion Unica
Legato come :Foglio Federale numero 27, 13 Luglio 2004 › Seccion Unica
Legato come :Riassunto
Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta)
Traduzione1
Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta) Conclusa a Chi?inau il 6 novembre 2003 Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, considerando che il Consiglio d'Europa persegue lo scopo di consolidare i vincoli tra i suoi Membri al fine di tutelare e di promuovere gli ideali e i principi che sono loro patrimonio comune; consapevoli che ogni persona ha l'obbligo morale di rispettare gli animali e di teneredebitamente conto della loro sensibilità al dolore; motivati dal desiderio di salvaguardare il benessere degli animali durante il trasporto; convinti che il trasporto internazionale sia compatibile con il benessere degli animali se sono soddisfatte le loro esigenze in materia di benessere; considerando di conseguenza che occorre mettere in atto un'alternativa al trasporto di animali vivi se le loro esigenze in materia di benessere non possono essere soddisfatte; considerando tuttavia che, in generale, per motivi di benessere degli animali, ladurata del trasporto degli animali, compresi quelli destinati al macello, dovrebbeessere ridotta il più possibile; considerando che le operazioni di carico e di scarico presentano il maggior rischio di ferite o stress; considerando che l'adozione di disposizioni comuni nel campo dei trasporti internazionali di animali consente progressi in questo ambito, hanno convenuto quanto segue: Principi generali Art. 1 Definizioni 1. Per «trasporto internazionale» si intende ogni trasporto da un Paese a un altro, esclusi tuttavia i trasporti su una distanza inferiore a 50 km e i trasporti fra gli Stati membri della Comunità europea. 1 Dal testo originale francese (RO 2004 ...). Convenzione europea sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta) 2. Per «veterinario autorizzato» si intende un veterinario designato dall'autorità competente. 3. Per «persona responsabile del trasporto degli animali» si intende la persona che ha il controllo globale dell'organizzazione e della realizzazione del trasporto, indipendentemente dal fatto che i compiti siano subappaltati ad altre parti durante il trasporto. Si tratta di solito della persona che pianifica, prende disposizioni e fissa le condizioni che devono essere soddisfatte dalle altre parti. 4. Per «persona incaricata del benessere degl...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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