Accord entre la Confédération suisse et l'Etat du Qatar relatif au trafic aérien de lignes (avec annexe)

Extrait


Accord entre la Confédération suisse et l'Etat du Qatar relatif au trafic aérien de lignes (avec annexe)

Traduzione1

Accordo del 21 giugno 1999

tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (con allegati e atto finale)

Decisione n. 1/2004 del Comitato misto veterinario relativa alla modifica dell'appendice 5 dell'allegato 11 dell'accordo

Adottata il 28 aprile 2004

Entrata in vigore per la Svizzera il 28 aprile 2004

Il Comitato,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli2 (di seguito denominato «l'accordo agricolo»), in particolare l'articolo 19 paragrafo 3 dell'allegato 11,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo agricolo è entrato in vigore il 1° giugno 2002.

(2) È opportuno modificare il paragrafo III del capitolo 1 dell'appendice 5 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo allo scopo di adottare un modello di certificato per gli animali destinati al pascolo frontaliero, decide:

Art. 1

Il testo di cui all'allegato I della presente decisione sostituisce il punto III del capitolo 1 dell'appendice 5 dell'allegato 11 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

1 Dal testo originale francese (RO 2004 5239).

2 RS 0.916.026.81

2004-1015 5239

Trafic aérien de lignes. Accord avec Qatar RO 2005

2. L'entreprise désignée d'une Partie contractante devra requérir l'autorisation des autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante pour les vols supplémentai...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex Suisse

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie