Inchiesta in merito alle esternazioni del capo del DFGP su alcune sentenze giudiziarie. Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati

Riassunto


Inchiesta in merito alle esternazioni del capo del DFGP su alcune sentenze giudiziarie. Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati

Inchiesta in merito alle esternazioni del capo del DFGP su alcune sentenze giudiziarie

Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati

del 10 luglio 2006

Compendio

Dopo il suo discorso pronunciato il 20 gennaio 2006 nel corso dell'incontro della sezione zurighese dell'UDC all'Albisgüetli, al consigliere federale Christoph Blocher, capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) è stato rimproverato di aver tacciato di «criminali» due Albanesi accusati di crimini gravi dal loro Paese e di avere in tal modo violato la presunzione d'innocenza. Con le sue critiche non avrebbe inoltre rispettato la separazione dei poteri, disapprovando l'operato della Commissione di ricorso in materia d'asilo (CRA), che aveva accordato l'asilo ai due Albanesi, e il Tribunale federale, che ne aveva vietato l'estradizione in Albania. Da ultimo, avrebbe violato in modo grave il principio di un'informazione completa e trasparente.

Al termine dell'inchiesta svolta dalla sua sottocommissione DFGP/CaF, la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S) è giunta alle seguenti constatazioni e conclusioni.

1. L'analisi del caso dei due rifugiati albanesi ha evidenziato che la CRA aveva accordato loro l'asilo poiché, dopo aver esaminato i voluminosi atti del processo penale di primo grado in Albania protrattosi per quattro anni e mezzo, aveva acquisito la convinzione che esistevano numerosi indizi secondo cui il procedimento penale era stato aperto per motivi politici, che gli Albanesi erano con molta probabilità innocenti e sarebbero stati perseguitati se fossero stati respinti in Albania (cfr. n. 3 e 4). È quindi errato affermare che la CRA abbia accordato l'asilo a dei «criminali». L'inchiesta ha permesso di concludere che, vista la decisione della CRA di accordare l'asilo ai due Albanesi, tutte le autorità federali e cantonali sono tenute a considerarli innocenti che beneficiano dello statuto di rifugiato. Esse devono in particolare tenerne conto nell'ambito delle loro dichiarazioni pubbliche (cfr. n. 5.1 e 6.1).

2. Il capo del DFGP ha successivamente rimproverato la CRA di aver aggirato, accordando precipitosamente l'asilo, la decisione del Tribunale federale che autorizzava l'estradizione dei due Albanesi nel loro Paese d'origine. La CRA avrebbe dovuto attendere i documenti complementari richiesti alle autorità albanesi nell'ambito della procedura d'estradizione. Nel presente rapporto la CdG-S espone le relazioni e i retroscena delle decisioni (cfr. n. 5.2.1). La CRA ha sì atteso la scadenza del termine per la consegna dei documenti complementari che le era stato comunicato e ha atteso due settimane e mezza prima di prendere la sua decisione; ha però tralasciato di chiedere all'UFG informazioni sull'arrivo dei documenti. Dal canto suo, l'UFG, che aveva ricevuto i documenti, ha omesso di trasmetterli alla CRA. In ultima analisi, in base al principio della separazione dei poteri, non spetta né al capo del DFGP né alla CdG-S in veste di autorità di alta vigilanza giudicare se sia giusta o sbagliata la decisone della CRA di decidere sul caso senza disporre di tali documenti, poiché tale decisione è di competenza del potere giudiziario (cfr. n. 5.2.2).

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3. Per quanto concerne la presunzione d'innocenza, la CdG-S constata che il pubblico dell'Albisgüetli non poteva fare a meno di dedurre che secondo il capo del DFGP i due Albanesi erano colpevoli; è d'altronde quanto egli ha affermato, definendoli criminali e assassini. Anche la versione scritta del discorso impone al lettore di pensare che si tratti verosimilmente di criminali: altrimenti, in che cosa consisterebbe l'inammissibile abuso di accordare loro l'asilo in Svizzera?

Nel complesso, la CdG-S è giunta alla conclusione che con queste esternazioni sui due rifugiati albanesi il capo del DFGP non abbia tenuto conto della presunzione d'innocenza. Ha inoltre vilipeso lo statuto di rifugiato di due persone accolte in Svizzera. La CdG-S parte dal presupposto che il ministro della giustizia abbia agito per motivi politici allo scopo di illustrare ciò che egli reputa essere un problema reale. A tal fine si è fondato su un esempio che ha decritto in modo scorretto, ledendo in tal modo i diritti degli interessati (cfr. n. 5.1 e 6.1).

4. Secondo la CdG-S è d'altronde inaccettabile che il ministro della giustizia abbia mentito al Consiglio degli Stati nel caso degli Albanesi affermando di non averli mai tacciati di criminali, ma solo di imputati; cosa un po' diversa.

5. Riguardo alle critiche alle sentenze giudiziarie, la CdG-S giunge alla conclusione che le critiche espresse pubblicamente nei confronti della CRA per le decisioni relative ai due Albanesi, riprese nei media dopo il discorso dell'Albisgüetli, erano di parte. Facendo credere che la CRA avesse accordato l'asilo a criminali pericolosi e impedito al Tribunale federale di estradarli in Albania, ha gettato il discredito sulla CRA e sulle sue deci...

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