Messaggio concernente l'approvazione e la trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e la legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni

Riassunto


Messaggio concernente l'approvazione e la trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e la legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni

10.097 Messaggio

concernente l'approvazione e la trasposizione della Convenzione

del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e la legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni

del 17 novembre 2010

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva e traspone la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, nonché il disegno di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni.

Nel contempo, vi proponiamo di togliere dal ruolo il seguente intervento parlamentare:

2008 M 08.3401 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Firma e ratifica

(N Leutenegger Oberholzer, 13.6.2008)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

17 novembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Compendio

La Convenzione del Consiglio d'Europa definisce gli standard giuridici nei settori del diritto penale, dell'assistenza alle vittime, del diritto sugli stranieri e della protezione procedurale ed extraprocedurale dei testimoni, per consentire di combattere efficacemente la tratta di esseri umani. Il diritto vigente in Svizzera soddisfa ampiamente i requisiti sanciti dalla Convenzione. Affinché la Svizzera possa ratificarla, sono tuttavia necessarie nuove disposizioni legali sulla protezione extraprocedurale dei testimoni.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani è finalizzata alla lotta, su scala nazionale e internazionale, contro la tratta di esseri umani in tutte le sue forme. A questo scopo la Convenzione definisce gli standard giuridici nei settori del diritto penale, dell'assistenza alle vittime, del diritto sugli stranieri e della protezione procedurale ed extraprocedurale dei testimoni. Inoltre persegue l'obiettivo di rafforzare la prevenzione e scoraggiare la domanda.

Per quanto riguarda la protezione delle vittime e dei testimoni, la Convenzione sancisce disposizioni più vincolanti rispetto al Protocollo addizionale dell'ONU contro la tratta di persone (RS 0.311.542) già ratificato dalla Svizzera. Essa prevede inoltre un meccanismo di monitoraggio per garantirne l'applicazione. Tale compito spetta al gruppo di esperti «GRETA», composto di rappresentanti degli Stati firmatari. Infine, il campo d'applicazione della Convenzione non è circoscritto alla criminalità organizzata transnazionale.

Gli obiettivi perseguiti dalla Convenzione sono compatibili con gli interessi e la posizione dichiarata dalla Svizzera. La Svizzera ha partecipato attivamente all'elaborazione della Convenzione e ha espresso un giudizio positivo sul fatto che con la Convenzione del Consiglio d'Europa è stato compiuto un passo avanti rispetto agli strumenti previsti dai trattati internazionali vigenti, perché essa contiene disposizioni più vincolanti, soprattutto nei settori della protezione delle vittime, della prevenzione e del monitoraggio dell'applicazione da parte degli Stati firmatari. Introducendo standard minimi, la Convenzione rafforza anche la cooperazione fra gli Stati d'origine e di destinazione della tratta di esseri umani.

La Convenzione è stata aperta alla firma a Varsavia il 16 maggio 2005 ed è entrata in vigore il 1° febbraio 2008. La Svizzera l'ha firmata l'8 settembre 2008. Fino a fine novembre 2010 la Convenzione è stata ratificata da ben 30 Stati membri del Consiglio d'Europa.

L'ordinamento giuridico svizzero soddisfa tutte le esigenze della Convenzione salvo una. È necessario adottare misure di protezione extraprocedurale dei testimoni. L'articolo 28 della Convenzione statuisce che si devono adottare le misure legislative necessarie o altre misure affinché le persone che rilasciano deposizioni in un procedimento penale per tratta di esseri umani possano essere protette in modo efficace e adeguato da possibili vendette o intimidazioni soprattutto durante e dopo le indagini.

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I diritti di protezione procedurale come la possibilità di non rivelare la propria identità o di deporre come testimone con l'ausilio di una protezione visiva o acustica sono già previsti dal Codice di procedura penale svizzero. Tuttavia tali diritti non sono più sufficienti se l'imputato è riuscito a risalire all'identità del testimone in base al contenuto della deposizione oppure a scoprirne l'identità in altro modo. In questi casi la protezione extraprocedurale è sovente l'unico mezzo adeguato ed efficace. Quali esempi si possono citare la consulenza sul modo di comportarsi, la messa a disposizione di strumenti ausiliari come un nuovo numero di cellulare, la sistemazione temporanea in un luogo sicuro oppure misure più complicate e talvolta costose come il blocco della comunicazione dei ...

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