Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 47, 24 Novembre 2009 › Singoli › Ordinanza
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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
(OETV) Modifica del 14 ottobre 2009 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue: Art. 3b Diritto applicabile in caso di modifiche della presente ordinanza 1 I veicoli già in circolazione al momento dell'entrata in vigore di una modifica della presente ordinanza devono soddisfare almeno le esigenze del diritto vigente al momento della loro prima messa in circolazione. Sono fatte salve le disposizioni transitorie che prevedono un obbligo di equipaggiamento a posteriori. 2 Le agevolazioni introdotte successivamente possono essere fatte valere se sono soddisfatti le condizioni e gli obblighi ad esse connessi. 3 Modifiche sostanziali a veicoli già in circolazione sono valutate secondo il diritto vigente al momento dell'esame successivo prima di un ulteriore impiego (art. 34 cpv. 2). Sono considerate modifiche sostanziali: a. modifiche che alterano il piano originale del veicolo come la sostituzione dell'intera carrozzeria; b. modifiche che compromettono la sicurezza stradale come il montaggio a posteriori di equipaggiamenti aggiunti aerodinamici pericolosi. Art. 12 cpv. 3 3 I «veicoli per terreno vario» sono veicoli delle classi M o N che soddisfano le condizioni dell'allegato II lettera A numero 4 della direttiva 2007/46/CE. Art. 13 cpv. 2 lett. d 2 Sono equiparati agli autoveicoli di lavoro: d. gli autoveicoli dei servizi antincendio concepiti in modo tale che il carico utile o il volume dello spazio di carico è occupato per almeno un terzo dagli attrezzi antincendio trasportati in permanenza. Inoltre possono essere a 1 RS 741.41 2009-1549 5705 Art. 123a Scuolabus, segnali per trasporto di scolari 1 Gli scuolabus sono furgoncini e autobus con posti e abitacolo di dimensioni ridotte nonché peso per persona limitato. Sono ammessi alla circolazione unicamente se il rapporto di un servizio degli esami riconosciuto dall'USTRA attesta un livello di protezione equivalente a quello raggiunto con seggiolini per fanciulli conformi al regolamento ECE n. 44/03 per la fascia di età interessata. 2 I furgoncini e gli autobus adibiti al trasporto di scolari possono essere muniti, davanti e dietro, del pertinente contrassegno giusta l'allegato 4. Il contrassegno deve essere coperto o tolto se il veicolo non è adibito al trasporto di scolari. Art. 130 cpv. 2 2 Se la sorgente usuale di energia cessa di agire, i freni a molla devono potere essere liberati con dispositivi di soccorso (ad es. meccanici, idraulici oppure con aria compressa proveniente da un serbatoio d'alimentazione indipendente dal sistema dei freni a molla). Fanno eccezione gli autoveicoli di lavoro con dispositivo di propulsione idrostatico e peso complessivo non superiore a 5 t. Art. 134a cpv. 2 2 Ai veicoli cingolati che valgono come furgoncini o autobus non si applicano le disposizioni sull'altezza massima dei corridoi (art. 121 cpv. 2) come pure sul numero e sulla disposizione delle porte (art. 123 cpv. 1). Art. 144 cpv. 1 1 I veicoli devono essere muniti di un dispositivo antifurto efficace non rappresentante pericolo alcuno durante la marcia (ad es. serratura del volante o della scatola del cambio o della leva del cambio). Sui veicoli usati è sufficiente un cavo o una catena con lucchetto. Art. 158 cpv. 1 1 I quadricicli a motore e i tricicli a motore con carrozzeria e con un peso ai sensi dell'articolo 136 capoverso 1 di oltre 0,25 t devono essere muniti di cinture di sicurezza conformi alle esigenze di cui all'articolo 72 capoverso 5. Per i posti a sedere centrali possono essere impiegate anche cinture addominali. Art. 175 cpv. 1bis, frase introduttiva nonché 3 e 4 1bis Concerne soltanto il testo francese. 3 Il peso a vuoto del veicolo in prontezza di marcia, completamente equipaggiato con il serbatoio pieno di carburante, inclusi la pompa, il portabagagli, il sostegno, gli attrezzi e altri accessori non deve superare 65 kg, esclusi le carrozzelle per disabili e i ciclomotori a propulsione elettrica. Il peso garantito deve superare di almeno 100 kg il peso a vuoto. Il peso totale non deve tuttavia superare 200 kg, escluse le carrozzelle per disabili. 4 Un pezzo del motore che non può essere cambiato facilmente deve recare una designazione del tipo del motore, l'indicazione della cilindrata e il nome del costruttore o la marca. Per il contrassegno dei motori elettrici si applica l'articolo 51 capoverso 1. Su tutti i veicoli dello stesso tipo, le indicazioni richieste devono essere fatte nello stesso modo e nello stesso punto ed essere indelebili. Art. 178 cpv. 4 4 Non sono ammessi carrozzerie chiuse, archi antiribalta...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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