Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM)

Riassunto


Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM)

Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare

(Legge militare, LM)

Modifica del 4 ottobre 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 20011,

decreta:

I

La legge militare del 3 febbraio 19952 è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 18201322, 45bis e 69 della Costituzione federale3,

...

Sostituzione di espressioni

1 Nell'articolo 44 capoverso 2 l'espressione «totale obbligatorio di giorni di servizio» è sostituita con «totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione».

2 Negli articoli 58, 61, 81, 82 e 145 l'espressione «difesa integrata» è sostituita con «cooperazione nazionale per la sicurezza»:

3 Concerne solo il testo tedesco. Art. 1 cpv. 3 e 4

3 Quando i loro mezzi non sono più sufficienti, coadiuva le autorità civili: a. nella lotta contro gravi minacce alla sicurezza interna;

b. nel far fronte ad altre situazioni straordinarie, segnatamente in caso di catastrofi nel Paese o all'estero.

4 Fornisce contributi per il promovimento della pace in ambito internazionale. Art. 7 Annuncio per la registrazione nel controllo militare

1

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