Riassunto
Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM)
Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare
(Legge militare, LM) Modifica del 19 marzo 2010 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 agosto 20091, decreta: I La legge militare del 3 febbraio 19952 è modificata come segue: Titolo Concerne soltanto il testo francese. Ingresso, primo comma visti gli articoli 40 capoverso 2, 58 capoverso 2 e 60 capoverso 1 della Costituzione federale3; Sostituzione di espressioni 3 In tutta la legge l'espressione «Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport» è sostituita con «DDPS». 2 Nell'articolo 39 l'espressione «abilità al servizio militare» è sostituita con «idoneità al servizio militare». 3 Nell'articolo 103 capoverso 1, primo periodo il termine «attitudini» è sostituito con «idoneità», con i necessari adeguamenti grammaticali. 1 FF 2009 5137 2 RS 510.103 RS 101 Art. 109b Cooperazione in materia di armamenti con Stati partner Nell'ambito della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di cooperazione in materia di armamenti. 2 Tali accordi possono in particolare concernere: a. l'acquisto di armamenti; b. la ricerca e lo sviluppo, la garanzia della qualità e la manutenzione nelcampo della tecnica militare; c. lo scambio di informazioni e di dati; d. le condizioni della cooperazione, relativa a progetti specifici, con l'industria nel campo dell'armamento; e. la determinazione di progetti ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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