Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM)

Riassunto


Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM)

Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare

(Legge militare, LM)

Modifica del 19 marzo 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 agosto 20091,

decreta:

I

La legge militare del 3 febbraio 19952 è modificata come segue:

Titolo

Concerne soltanto il testo francese.

Ingresso, primo comma visti gli articoli 40 capoverso 2, 58 capoverso 2 e 60 capoverso 1 della Costituzione federale3;

Sostituzione di espressioni

3 In tutta la legge l'espressione «Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport» è sostituita con «DDPS».

2 Nell'articolo 39 l'espressione «abilità al servizio militare» è sostituita con «idoneità al servizio militare».

3 Nell'articolo 103 capoverso 1, primo periodo il termine «attitudini» è sostituito con «idoneità», con i necessari adeguamenti grammaticali.

1 FF 2009 5137

2 RS 510.10

3 RS 101

Art. 109b Cooperazione in materia di armamenti con Stati partner

Nell'ambito della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di cooperazione in materia di armamenti.

2 Tali accordi possono in particolare concernere:

a. l'acquisto di armamenti;

b. la ricerca e lo sviluppo, la garanzia della qualità e la manutenzione nel

campo della tecnica militare;

c. lo scambio di informazioni e di dati;

d. le condizioni della cooperazione, relativa a progetti specifici, con l'industria nel campo dell'armamento;

e. la determinazione di progetti ...

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