Regolamento di esecuzione del trattato sul diritto dei brevetti

Riassunto


Regolamento di esecuzione del trattato sul diritto dei brevetti

Traduzione1

Regolamento di esecuzione

del trattato sul diritto dei brevetti

Adottato a Ginevra il 1° giugno 2000

Regola 1 Espressioni abbreviate

1. a) Nel presente regolamento di esecuzione si intende con «trattato» il Trattato sul diritto dei brevetti.

b) Nel presente regolamento di esecuzione la parola «articolo» rinvia all'articolo indicato del trattato.

2. Le espressioni abbreviate definite nell'articolo primo ai fini del trattato hanno lo stesso significato ai fini del regolamento di esecuzione.

Regola 2 Precisazioni relative alla data di deposito per quanto concerne l'articolo 5

1. Fatto salvo il paragrafo 2), i termini contemplati dall'articolo 5.3) e 4)b) sono di due mesi almeno a partire dalla data della notifica indicata nell'articolo 5.3).

2. Se non c'è stata notifica giusta l'articolo 5.3) poiché non sono state fornite le indicazioni che avrebbero permesso all'ufficio di entrare in relazione con il richiedente, il termine contemplato dall'articolo 5.4)b) è di almeno due mesi a partire dalla data in cui l'ufficio ha inizialmente ricevuto almeno uno degli elementi indicati all'articolo 5.1)a).

3. I termini contemplati dall'articolo 5.6)a) e b) sono,

i) se una notifica è stata fatta giusta l'articolo 5.5), di due mesi almeno a par-tire dalla data della notifica;

ii) se non c'è stata notifica, di due mesi almeno a contare dalla data alla quale l'ufficio ha inizialmente ricevuto almeno uno degli elementi indicati all'articolo 5.1)a).

4. Ogni Parte contraente può, con riserva della regola 4.3), esigere che, allo scopo di determinare la data di deposito giusta l'articolo 5.6)b),

i) una copia della domanda anteriore sia consegnata entro il termine applica-bile giusta il capoverso 3);

ii) una copia della domanda anteriore, e la data di deposito della domanda anteriore, certificate dall'ufficio presso il quale la domanda anteriore è stata depositata, siano consegnate su invito dell'ufficio, entro un termine di quattro mesi almeno a partire dalla data di detto invito, o entro il termine applicabile giusta la regola 4.1), essendo fissato il termine che spira per primo;

1 Dal testo originale francese.

Regolamento di esecuzione del trattato sul diritto dei brevetti

iii) se la domanda anteriore non è redatta in una lingua accettata dall'ufficio, sia consegnata una traduzione della domanda anteriore entro il termine applicabile giusta il paragrafo 3);

iv) la parte mancante della descrizione o il disegno mancante abbia interamente figurato nella domand...

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