Regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT)

Riassunto


Regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT)

Regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT)

RS 0.232.141.11; RU 1978 941

I

Modificazione del regolamento d'esecuzione del Trattato

Adottata dall'Assemblea dell'Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti il 1° ottobre 1997 Entrata in vigore il 1° gennaio 1998

Regola 86 Gazzetta

86.1 Contenuto

(a) La gazzetta menzionata nell'articolo 55.4) contiene: (i) per ogni domanda internazionale pubblicata, le indicazioni stabilite dalle direttive amministrative riprese dalla pagina di copertina del fascicolo pubblicato in conformità alla regola 48, il disegno che eventualmente figura su detta pagina di copertina e l'estratto;

(ii) a (v) [Senza cambiamenti]

(b) Le informazioni di cui al paragrafo a) sono messe a disposizione in due formati: (i) come gazzetta cartacea contenente le indicazioni stabilite dalle direttive amministrative riprese dalla pagina di copertina del fascicolo pubblicato in conformità alla regola 48 («informazioni bibliografiche») nonché gli elementi di cui ai paragrafi (a)(ii) a (v);

(ii) come gazzetta elettronica contenente le informazioni bibliografiche, il disegno che eventualmente figura su detta pagina di copertina e l'estratto;

86.2 Lingue; accesso alla gazzetta

(a) La gazzetta cartacea è pubblicata in un'edizione bilingue (francese e inglese). La gazzetta è pubblicata in qualsivoglia altra lingua se i costi sono coperti dalle vendite o da sovvenzioni.

(b) [Senza cambiamenti]

1 Traduzione dal testo originale in francese (RO 2011 4129).

Traduzione1

Regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

zione incaricata della ricerca internazionale trasmette tale correzione all'Ufficio ricevente ed all'Ufficio internazionale.

(e) I paragrafi (a) e (c) si applicano mutatis mutandis alla procedura presso l'Amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.

(f) Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 34, qualsiasi elenco di sequenze che non figura nella domanda internazionale al momento del deposito è escluso dalla domanda internazionale.

13ter.2 Procedura presso l'Amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale

Dal momento in cui un Ufficio designato dà inizio all'esame della domanda internazionale, la regola 13ter.1.(a) si applica mutatis mutandis alla procedura presso tale Ufficio. Nessun Ufficio designato può richiedere che il depositante gli fornisca un elenco di sequenze diverso da un elenco di sequenze conforme alla norma prescritta nelle direttive amministrative.

(b) [Soppresso]

Regola 14 Tassa di trasmissione

14.1 Tassa di trasmissione

(a) [Senza cambiamenti]

(b) L'importo dell'eventuale tassa di trasmissione viene stabilito dall'Ufficio ricevente.

(c) La tassa di trasmissione deve essere versata entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento della domanda internazionale. L'importo da pagare è l'importo applicabile a codesta data di ricevimento.

Regola 15 Tassa internazionale di deposito

15.1 Tassa di base e tassa di designazione

Per ogni domanda internazionale deve essere pagata una tassa percepita dall'Ufficio ricevente a favore dell'Ufficio internazionale («tassa internazionale») che include:

(i) [Senza cambiamenti]

(ii) una «tassa di designazione» per ogni brevetto nazionale e regionale in virtù della regole 4.9.(a); tuttavia, per le designazioni cui si applicano le disposizioni dell'articolo 44 è dovuta una tassa di designazione unica; nella tabella delle tasse può, inoltre, essere fissato un numero massimo di tasse di designazione da pagare.

15.2 Importo/Ammontare

(a) [Senza cambiamenti]

(b) La tassa di base e la tassa di designazione devono essere pagate nella valuta o in una delle valute prescritte dall'Ufficio ricevente («valuta prescritta»). È inteso che tali tasse devono essere liberamente convertibili in franchi sviz-

Regolamento d'esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti RU 2011

alla norma prescritta nelle direttive amministrative, a meno che tale elenco sotto forma elettronica non sia già disponibile sotto forma e modi accettabili, ed invita a pagare, all'occorrenza, la restante tassa di presentazione di cui al paragrafo (c) entro il termine fissato nell'invito.

(b) Quando almeno una parte della domanda internazionale è depositata su testo cartaceo e quando l'Amministrazione incaricata della ricerca internazionale accerta che la descrizione non soddisfa la regola 5.2(a), essa può invitare il depositante a presentare, ai fini della ricerca internazionale, un elenco di sequenze sotto forma cartacea conforme alla norma prescritta nelle direttive amministrative, a meno che tale elenco sotto forma cartacea non sia già disponibile sotto forma e modi accettabili, se la presentazione di un elenco di sequenze sotto forma elettronica è richiesta o meno in virtù del paragrafo (a), ed a pagare, all'occorrenza, l'ultima tassa di p...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Svizzera

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società