Regolamento di esecuzione comune del 18 gennaio 1996 all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo
Regolamento di esecuzione comune del 18 gennaio 1996 all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo
Regolamento di esecuzione comune del 18 gennaio 1996 all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo
RS 0.232.112.21; RU 1996 2810 Modifica del Regolamento di esecuzione Adottata dall'Assemblea dell'Unione di Madrid il 1° ottobre 2003 Entrata in vigore il 1° aprile 2004 Elenco delle regole Regola 21bis Altri fatti relativi a una rivendicazione di preesistenza Regola 6 Lingue (1) [Domanda internazionale] a) [Senza modifiche] b) Qualsiasi domanda internazionale dipendente esclusivamente dal Protocollo o dipendente sia dall'Accordo che dal Protocollo deve essere redatta in francese, in inglese o in spagnolo in conformità di ciò che è prescritto dall'Ufficio d'origine, essendo convenuto che l'Ufficio d'origine può offrire ai depositanti la scelta tra il francese, l'...