Regolamento di esecuzione comune del 18 gennaio 1996 all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo

Riassunto


Regolamento di esecuzione comune del 18 gennaio 1996 all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo

Regolamento di esecuzione comune del 18 gennaio 1996 all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo

RS 0.232.112.21; RU 1996 2810

Modifica del Regolamento di esecuzione

Adottata dall'Assemblea dell'Unione di Madrid il 1° ottobre 2003 Entrata in vigore il 1° aprile 2004

Elenco delle regole

Regola 21bis Altri fatti relativi a una rivendicazione di preesistenza

Regola 6 Lingue

(1) [Domanda internazionale]

a) [Senza modifiche]

b) Qualsiasi domanda internazionale dipendente esclusivamente dal Protocollo o dipendente sia dall'Accordo che dal Protocollo deve essere redatta in francese, in inglese o in spagnolo in conformità di ciò che è prescritto dall'Ufficio d'origine, essendo convenuto che l'Ufficio d'origine può offrire ai depositanti la scelta tra il francese, l'...

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