Disposizioni esecutive dell'ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (DE-OGMot)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 4, 27 Gennaio 2009 › Singoli › Disposizioni
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Disposizioni esecutive dell'ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (DE-OGMot)
Disposizioni esecutive dell'ordinanza sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere
(DE-OGMot) del 9 gennaio 2009 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, visto il numero 16.1 dell'ordinanza del 13 dicembre 19931 sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori dei battelli nelle acque svizzere (OGMot), ordina: 1. Campo d'applicazione e definizioni Le presenti disposizioni esecutive (DE-OGMot) sono applicabili a tutti i motori impiegati per la propulsione di battelli (n. 13 dell'OGMot). A sensi delle presenti disposizioni esecutive si intende per: 1. «Controllo periodico dei gas di scarico»: manutenzione periodica di tutti i sistemi rilevanti per i gas di scarico del motore, durante la quale il motore è regolato secondo le indicazioni del costruttore, le parti importanti per i gas di scarico sono verificate e i necessari lavori di manutenzione eseguiti2. 2. «Documento sulla manutenzione relativa ai gas di scarico»: prova del genere e dell'entità degli interventi sul motore e della regolare effettuazione dei controlli periodici du...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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