Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA)

Riassunto


Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA)

Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente

(OEIA)

Modifica del 19 settembre 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza del 19 ottobre 19881 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 10a capoverso 3, 10c e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb); in esecuzione della Convenzione del 25 febbraio 19913 sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione di Espoo),

Art. 1 Costruzione di nuovi impianti

Gli impianti che figurano nell'allegato della presente ordinanza sono sottoposti all'esame dell'impatto sull'ambiente ai sensi dell'articolo 10a LPAmb (esame).

Art. 3 cpv. 1

1 Nell'esame si accerta se il progetto è conforme alle prescrizioni in materia di protezione dell'amb...

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